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Sentenza

Sentenza n. 572/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 164/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 2.6.2025.

Giustizia amministrativa202501762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 164/2025 relativa al pagamento del bonus "carta del docente"

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 164/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha documentato l'avvenuto pagamento, successivamente alla proposizione del ricorso, del bonus "carta del docente" per gli anni indicati. La ricorrente ha quindi riconosciuto la soddisfazione della pretesa sostanziale, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto in corso di giudizio abbia determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Ha comunque condannato il Ministero alle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerato che l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 600 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La piena soddisfazione della pretesa sostanziale nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, viene meno la pretesa sostanziale azionata e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna alle spese: queste possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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