Cassazione Penale, Ordinanza n. 04802/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel giudizio di legittimità è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 3 aprile 2025. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che la censura era del tutto generica e indeterminata: non indicava quali elementi concreti fondassero il vizio denunciato, non consentiva di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza impugnata e non risultava correlata alle ragioni poste a base della decisione di merito. Per tale ragione il motivo è stato ritenuto anche aspecifico.
Norme richiamate
La sua asserita mancata applicazione era dedotta come vizio della sentenza impugnata, ma la censura è stata ritenuta generica e priva di specificità.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere requisiti di specificità e indicare in modo chiaro gli elementi posti a fondamento della censura; in difetto il ricorso è inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio motivazionale in modo meramente assertivo, senza indicare gli specifici elementi di fatto o di diritto posti a base della doglianza.
- La censura deve essere specifica e correlata alle argomentazioni della decisione impugnata; la mera riproposizione di formule generiche non consente alla Corte di esercitare il proprio sindacato.
- La dedotta omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere prospettata in modo astratto, ma richiede una puntuale indicazione delle condizioni che imporrebbero immediata declaratoria di proscioglimento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04698/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04708/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04714/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04722/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04724/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04725/2026 del 05/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →