Ordinanza n. 144/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione dirigenziale prot. n. 43/DPH008 del 18 marzo 2026, con cui la Regione Abruzzo ha disposto la revoca del contributo FESR, concesso alla società ricorrente, nonché il recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione e di saldo, per l’importo complessivo di € 599.913,60 oltre interessi; - degli atti ad esso presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del contributo FESR e recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione e saldo, per € 599.913,60 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria contributo)
Prevale il privato
La controversia
La società beneficiaria ha impugnato la determinazione regionale di revoca del contributo FESR e di recupero delle somme già erogate, deducendo, secondo quanto emerge dall'ordinanza, contestazioni relative all'accertamento di una situazione di collegamento sostanziale con altra impresa beneficiaria del medesimo contributo. Tale questione incide sulla sussistenza del presupposto soggettivo di legittimazione previsto dall'articolo 8 dell'avviso pubblico. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la complessa questione relativa alla sussistenza del collegamento sostanziale e alla conseguente legittimazione soggettiva richieda un esame più approfondito, da svolgersi nella fase di merito. In sede cautelare ha tuttavia ravvisato un grave pregiudizio derivante dall'immediata restituzione dell'ingente somma, non facilmente ripianabile sotto i profili finanziario, reputazionale e occupazionale. Ha quindi sospeso l'efficacia del provvedimento limitatamente alla parte relativa al recupero delle somme erogate, senza definire nel merito la legittimità della revoca. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 24 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 8 dell'avviso pubblico
La disposizione è indicata come fonte del presupposto soggettivo di legittimazione la cui sussistenza dipende dall'accertamento del collegamento sostanziale con altra impresa beneficiaria.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare disciplinato dal codice del processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando la legittimità della revoca di un contributo dipende dall'accertamento di un complesso collegamento sostanziale tra imprese e dalla conseguente verifica di un requisito soggettivo previsto dall'avviso pubblico, la questione può essere riservata alla fase di merito qualora richieda un approfondimento incompatibile con la cognizione cautelare sommaria.
- In sede cautelare, l'immediato recupero di un contributo di rilevante importo può essere sospeso quando la restituzione sia suscettibile di arrecare un danno grave e difficilmente riparabile sotto i profili finanziario, reputazionale e occupazionale.
- La sospensione cautelare può essere disposta in modo parziale, limitandosi agli effetti recuperatori dell'atto di revoca, senza necessariamente sospendere ogni effetto del provvedimento impugnato.
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