Cassazione Penale, Ordinanza n. 27003/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emergono altri dettagli sulla sentenza di merito né il reato oggetto del processo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Salerno del 6 novembre 2023. Dai passaggi disponibili emerge che il gravame investiva esclusivamente il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure riproponevano questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche ritenute corrette, e che non erano pertanto proponibili in sede di legittimità nei termini dedotti.
Norme richiamate
La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente censurata in cassazione quando la questione sia stata già esaminata e disattesa in fatto e in diritto dal giudice di merito, secondo la motivazione della sentenza impugnata.
istituto della messa alla prova
La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, se già vagliata e respinta con motivazione giuridicamente corretta dal giudice di merito, non può essere riproposta in sede di legittimità con motivi meramente reiterativi.
Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione corretta e completa.
- La deduzione in cassazione del diniego della messa alla prova o della particolare tenuità del fatto richiede censure specifiche contro la motivazione di merito; non è sufficiente reiterare le doglianze già respinte.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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