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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14605/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per euro 798.000,04 al chirografo, somma versata tra il 2010 e il 2013 come acconti sul prezzo di acquisto di un capannone in forza di un contratto preliminare di compravendita con effetti anticipati. Sosteneva che il contratto avesse data certa grazie a un timbro postale e che fosse poi stato risolto di diritto per inadempimento del promittente venditore. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda per difetto di data certa e il Tribunale aveva confermato il rigetto, ritenendo che il timbro non fosse riferibile all'intero documento, che mancasse la firma di entrambi i liquidatori e che non vi fosse ratifica valida. Inoltre aveva ritenuto nuova e inammissibile la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con cinque motivi, violazione degli artt. 2704, 2709, 2710 c.c., degli artt. 44 e 45 l. fall., degli artt. 115, 116, 112, 2697 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo in sintesi: che la data certa dei versamenti e del documento doveva desumersi da pagamenti tracciabili e altri elementi documentali; che il Tribunale aveva omesso di valutare tali fatti; che la domanda originaria era già una domanda restitutoria fondata sul venir meno del titolo contrattuale per risoluzione, e non una nuova domanda; che l'onere di provare la causa debendi era stato male ripartito; che il fallimento non aveva indicato alcuna causa giustificatrice dei pagamenti.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo errata l'interpretazione del Tribunale sulla natura della domanda proposta in sede di ammissione al passivo. Ha affermato che la domanda era sin dall'origine una domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione del preliminare poi risolto, quindi fondata sulla sopravvenuta mancanza di causa e sugli effetti retroattivi della risoluzione ex art. 1458 c.c., con applicazione dei principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Taranto in diversa composizione per nuovo esame della domanda e per la regolazione delle spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    richiamato per la questione della data certa del documento e dei versamenti; il motivo sul punto è rimasto assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.

  • art. 2709 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla prova documentale, senza decisione di merito autonoma.

  • art. 2710 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione ai documenti bancari, senza decisione di merito autonoma.

  • art. 44 l. fall.

    richiamato nel primo motivo insieme alle altre norme sulla prova del credito in sede concorsuale.

  • art. 45 l. fall.

    richiamato nel primo motivo insieme alle altre norme sulla prova del credito in sede concorsuale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove e l'omessa considerazione di fatti allegati.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro di legittimità per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato per il vizio motivazionale relativo a fatti decisivi asseritamente omessi.

  • art. 98 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di opposizione allo stato passivo e limiti della domanda.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel terzo e quarto motivo con riferimento alla disciplina dell'opposizione e all'onere probatorio in sede di verifica del passivo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 2033 c.c.

    norma applicata come fondamento della ripetizione dell'indebito conseguente al venir meno della causa del pagamento a seguito di risoluzione del contratto.

  • art. 1399 c.c.

    richiamato dal Tribunale per escludere la ratifica dell'operato del liquidatore privo di poteri sufficienti; la Corte non si è pronunciata su tale punto per assorbimento.

  • art. 1458 c.c.

    richiamato per affermare la retroattività della risoluzione del preliminare e i conseguenti effetti restitutori.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per dedotta motivazione apparente del decreto impugnato.

Massime di principio

  • L'interpretazione della domanda giudiziale, anche in sede di verifica del passivo fallimentare, è censurabile in cassazione quando si risolva in un errore sulla qualificazione giuridica dei fatti allegati, sull'individuazione del petitum o nell'omessa considerazione di un fatto decisivo allegato e non contestato.
  • La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di un contratto preliminare poi risolto non è nuova se, fin dall'origine, è proposta come conseguenza degli effetti retroattivi della risoluzione e non come azione autonoma fondata su una causa petendi diversa.
  • La risoluzione del contratto preliminare produce effetti retroattivi tra le parti e fa sorgere l'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, che diventano prive di causa; la restituzione va inquadrata nei principi della ripetizione dell'indebito per sopravvenuta mancanza della causa debendi.
  • Quando il giudice di merito interpreta in modo errato la domanda come nuova, tale errore travolge la decisione che su di esso si fonda e impone la cassazione con rinvio per nuovo esame.
  • In presenza di una domanda restitutoria fondata sulla risoluzione del contratto, la verifica della prova dei pagamenti e della causa giustificatrice resta logicamente successiva alla corretta qualificazione della domanda stessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

Testo integrale

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