Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08492/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado e respinta. La sentenza è stata impugnata in appello, ma la Corte d'appello di Potenza ha rigettato l'impugnazione. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione. Il ricorso è stato però dichiarato improcedibile perché il ricorrente non ha depositato la copia della sentenza impugnata munita di relata di notificazione, pur assumendo che la sentenza gli fosse stata notificata via PEC il 9 febbraio 2022. Inoltre, dalla pubblicazione della sentenza di appello l'1 febbraio 2022 alla notificazione del ricorso per cassazione il 10 aprile 2022 erano comunque decorsi più di sessanta giorni, con conseguente tardività del ricorso rispetto al termine breve. Il testo richiama anche il principio secondo cui il difetto di deposito della relata non è sanabile per effetto della mancata contestazione del controricorrente e non opera l'eccezione elaborata dalle Sezioni Unite quando la relata sia comunque nella disponibilità del giudice.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha ritenuto assorbente la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, rilevando altresì che il ricorso era comunque tardivo perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Non ricorrendo la situazione eccezionale in cui la relata risulti comunque nella disponibilità del giudice, la sanzione dell'improcedibilità è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    deposita - nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. - anche la relazione di notificazione

    nel ricorso per cassazione proposto nel termine breve, il ricorrente deve depositare tempestivamente anche la relata di notificazione della sentenza impugnata; in mancanza, il ricorso è improcedibile.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la mancata produzione della relata di notifica della sentenza comporta improcedibilità, salvo che la stessa risulti comunque disponibile nel fascicolo o per produzione della controparte.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza notificata, il deposito della copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione è un onere processuale essenziale: la sua omissione comporta improcedibilità.
  • La mancata contestazione da parte del controricorrente non sana il difetto di deposito della relata di notificazione, trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio.
  • La sanzione dell'improcedibilità può essere esclusa solo se la relata di notificazione sia comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla controparte o acquisita tramite il fascicolo d'ufficio.
  • Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, esso è tardivo rispetto al termine breve, indipendentemente dalla questione del deposito della relata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.