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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 267 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Pordenone che aveva annullato l'avviso di accertamento IVA. I motivi riguardavano, da un lato, l'asserita insussistenza dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, poiché l'accertamento era stato emesso sulla base della richiesta di registri IVA e fatture e non di accessi o ispezioni presso la contribuente; dall'altro, l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% o dell'esenzione alle prestazioni rese dalla cooperativa a favore di una ONLUS. L'Agenzia sosteneva che tali prestazioni fossero prevalentemente servizi di gestione immobiliare, organizzazione di eventi e altre attività non riconducibili alle fattispecie agevolate. La contribuente sosteneva invece che i servizi, relativi all'accoglienza, alla gestione di alloggi protetti e al sostegno abitativo di migranti, richiedenti asilo e persone in disagio sociale, avessero natura socio-assistenziale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello solo parzialmente. Ha escluso l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nel caso concreto, ritenendo che la contribuente non avesse indicato in modo specifico quali argomenti non pretestuosi avrebbe potuto far valere prima dell'emissione dell'avviso. Ha però confermato, per la quasi totalità delle prestazioni, il diritto al trattamento fiscale agevolato, riconoscendo che le attività di sostegno nella ricerca e gestione degli alloggi e di gestione delle strutture abitative protette costituiscono prestazioni di interesse pubblico e di assistenza sociale, riconducibili alle norme IVA agevolative. Sono state ritenute agevolabili anche le attività svolte per la Caritas e per il Comune di X4. È stata invece confermata la ripresa fiscale relativa alla fattura n. 21 del 22.12.2009, riguardante la raccolta di telefoni cellulari usati, poiché non era stato dimostrato il collegamento con il sostegno abitativo. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata solo in parte. Le spese sono state compensate per metà: l'Agenzia è stata condannata a pagare 1.750 euro per il primo grado e 1.200 euro per il secondo grado, oltre accessori.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972, Tabella A, parte II, n. 41-bis

    Prestazioni socio sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale

    La Commissione ha ritenuto che le attività di gestione di alloggi protetti, accoglienza, assistenza e sostegno abitativo possano rientrare nelle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese in comunità o ovunque, anche quando effettuate in esecuzione di un subappalto o di una convenzione.

  • DPR 633/1972, art. 10, n. 27-ter

    Prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS

    La norma è stata interpretata in senso idoneo a ricomprendere i servizi di protezione sociale e sostegno abitativo destinati a migranti, richiedenti asilo, persone senza dimora o comunque bisognose di assistenza sociale. La Commissione ha inoltre prospettato un'interpretazione estensiva, anche per soggetti incapaci di risolvere autonomamente il problema abitativo attraverso il mercato.

  • DPR 633/1972, art. 10, n. 21

    Prestazioni proprie di befotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo e simili

    Il termine "simili" è stato interpretato in modo da includere, almeno parzialmente, gli alloggi protetti destinati all'accoglienza temporanea e alla protezione di persone in condizioni di disagio abitativo.

  • Costituzione, art. 2

    La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [...] e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

    Il principio di solidarietà è stato valorizzato come elemento interpretativo favorevole a non restringere ingiustificatamente le agevolazioni connesse all'erogazione di servizi sociali finanziati con risorse pubbliche.

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati

    La violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e tali ragioni non siano puramente pretestuose

    Per i tributi armonizzati, come l'IVA, l'assenza di contraddittorio non determina automaticamente l'annullamento dell'atto: il contribuente deve indicare concretamente e tempestivamente quali difese utili avrebbe potuto svolgere prima dell'emissione dell'accertamento.

Massime di principio

  • Nel contenzioso IVA, l'assenza di contraddittorio preventivo può invalidare l'accertamento solo se il contribuente dimostra quali specifiche argomentazioni o documenti avrebbe presentato e che tali difese non sono meramente pretestuose.
  • Per valutare un'agevolazione IVA conta la sostanza effettiva delle prestazioni e la loro finalità sociale, non solo la denominazione utilizzata nelle fatture o nel contratto.
  • La gestione di alloggi protetti, l'accoglienza, l'accompagnamento nella ricerca di un'abitazione e il sostegno a migranti, richiedenti asilo o persone senza dimora possono costituire prestazioni socio-assistenziali agevolabili quando sono documentati il destinatario, la finalità pubblica e il collegamento con un progetto o una convenzione sociale.
  • Le agevolazioni fiscali richiedono comunque un nesso concreto tra ogni singola prestazione fatturata e l'attività assistenziale agevolata: servizi autonomi, come la raccolta di cellulari, restano imponibili se non ne viene provato il collegamento funzionale con il sostegno sociale.
  • In presenza di fatture eterogenee, l'annullamento dell'intero accertamento non è giustificato se alcune prestazioni risultano chiaramente estranee alle attività agevolate; la decisione deve distinguere le singole operazioni.

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