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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25666/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Calabrese impugnava la rinnovata determinazione della pena pronunziata dalla Corte d'appello di Bari, deducendo: violazione di legge (artt. 63, 69 e 629 c.p.) perché i giudici del rinvio avevano assunto come pena base quella prevista per l'estorsione aggravata (art. 629, comma 2) anziché quella per l'estorsione semplice; e vizio di motivazione per avere ridotto la pena in misura prossima al minimo edittale riconoscendo le circostanze attenuanti (generiche e art. 62 n.6 c.p.) senza adeguata e specifica motivazione, in contrasto con i criteri indicati nella sentenza rescindente e nella giurisprudenza delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte di appello, in qualità di giudice di rinvio, ha errato nel calcolo della pena: doveva assumere come pena base quella prevista per l'estorsione semplice (art. 629, comma 1), applicare gli aumenti (es. per il metodo mafioso) e poi calcolare la riduzione conseguente alla prevalenza delle attenuanti secondo il principio indicato dalle Sezioni Unite (la diminuzione per prevalenza delle attenuanti si calcola dopo l'aumento dovuto all'aggravante sottratta al bilanciamento). Ha inoltre censurato l'insufficiente motivazione circa la riduzione della pena in misura prossima al minimo. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuova determinazione della pena. Decisione emessa l'11/06/2025.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    comma 1 (estorsione semplice) e comma 2 (estorsione aggravata)

    La pena base, in presenza di prevalenza delle attenuanti, va individuata nella previsione per il reato non aggravato; la Corte di merito non doveva assumere come pena base la fattispecie aggravata

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevata l'aggravante del metodo mafioso che comporta un aumento della pena da calcolarsi prima del bilanciamento con le attenuanti

  • art. 63 cod. pen.

    Norma sul concorso di circostanze attenuanti: richiamata in relazione al corretto calcolo degli effetti attenuanti

  • art. 69 cod. pen.

    Regola del giudizio di prevalenza tra aggravanti e attenuanti; la diminuzione conseguente alla prevalenza delle attenuanti si calcola dopo l'aumento applicato per l'aggravante sottratta al bilanciamento, secondo la giurisprudenza citata

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante comune (es. risarcimento del danno): riconosciuta dalla Corte territoriale ma la relativa incidenza sulla pena richiedeva motivazione specifica se conduce a una riduzione prossima al minimo

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: richiede adeguata motivazione quando la pena si discosta dalla media edittale; qui la riduzione non era adeguatamente motivata

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Regole sul giudice di rinvio: la Corte di appello, come giudice di rinvio, doveva applicare i criteri stabiliti dalla Cassazione nella sentenza rescindente

  • Sez. Un. sent. n. 42414 del 29/04/2021

    "la diminuzione conseguente al giudizio in termini di prevalenza delle attenuanti - che conduce ad individuare la pena base in quella prevista per la ipotesi non aggravata del reato contestato - deve essere calcolata dopo l'aumento applicato per la circostanza aggravante sottratta al giudizio di bilanciamento"

    Principio richiamato e applicabile: ordine di calcolo delle maggiorazioni e delle diminuzioni nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti

  • Sez. 3 sent. n. 29968 del 22/02/2019 (Del Papa)

    Giurisprudenza sul principio che richiede motivazione specifica quando la pena si discosta in modo apprezzabile dalla media edittale

Massime di principio

  • Quando si corregge una determinazione della pena in seguito a rinvio, il giudice di merito deve seguire esattamente l'ordine di calcolo indicato dalla Cassazione: individuare la pena base corretta (anche quella per la fattispecie non aggravata se le attenuanti prevalgono), applicare gli aumenti per le aggravanti e solo dopo calcolare la diminuzione per la prevalenza delle attenuanti
  • Se il giudice riconosce la prevalenza delle attenuanti e ne consegue l'individuazione della pena base nella fattispecie non aggravata, tale scelta deve essere adottata prima dell'applicazione delle maggiorazioni e delle successive riduzioni, come chiarito dalle Sezioni Unite
  • La determinazione della pena è discrezionale ma richiede motivazione specifica e dettagliata ogni volta che la pena si discosta in modo apprezzabile dalla media edittale; in particolare, riduzioni in misura prossima al minimo devono essere giustificate puntualmente
  • In caso di estorsione aggravata con concorso di circostanze (es. metodo mafioso), il calcolo dell'effetto dell'aggravante rispetto alle attenuanti non può essere fatto in modo meccanico: occorre rispettare il principio del bilanciamento e l'ordine di applicazione delle voci sanzionatorie
  • Se la Corte di cassazione annulla con rinvio, il nuovo giudizio di merito deve conformarsi alle indicazioni di diritto fornite dalla Cassazione; divergenze formali o di calcolo possono determinare un nuovo annullamento

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