Cassazione Civile, Ordinanza n. 26530/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione per la durata asseritamente irragionevole di una procedura fallimentare, proposta da una pluralità di creditori chirografari già ammessi al passivo. La Corte d'appello aveva accolto la domanda in sede monocratica e in opposizione. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della L. n. 89/2001, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare rispettato il termine di ragionevole durata oppure comunque assente il pregiudizio, poiché il curatore, prima del decorso del termine di sei anni, aveva comunicato l'incapienza dell'attivo; secondo il ricorrente, ciò avrebbe escluso la possibilità di soddisfacimento del credito e quindi il danno indennizzabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la dichiarazione del curatore ex art. 31-bis r.d. 267/1942 non conclude la procedura fallimentare e, se si limita a rappresentare l'incapienza dell'attivo, non determina di per sé la consapevolezza dell'infondatezza sopravvenuta della pretesa azionata nel processo presupposto. Tale consapevolezza, richiesta dall'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001 per escludere l'indennizzo, presuppone una sopravvenienza incidente sulla fattispecie del diritto controverso, non una mera attestazione del curatore valevole rebus sic stantibus. Poiché la procedura era ancora pendente, il decorso del tempo continuava a rilevare ai fini della durata del processo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
Il termine di ragionevole durata della procedura fallimentare non può dirsi automaticamente rispettato per il solo fatto che il curatore abbia comunicato l'incapienza dell'attivo, se la procedura è ancora pendente.
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. 24 marzo 2001, n. 89
L'indennizzo è escluso solo quando vi sia consapevolezza della sopravvenuta infondatezza della pretesa fatta valere nel processo presupposto, consapevolezza che non deriva da una mera dichiarazione del curatore sull'incapienza dell'attivo.
art. 31-bis r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La dichiarazione del curatore ai sensi di tale norma non conclude la procedura fallimentare e ha valore meramente informativo/rebus sic stantibus.
Massime di principio
- Nella domanda di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura concorsuale, la mera comunicazione del curatore circa l'incapienza dell'attivo non fa cessare la rilevanza del tempo successivamente decorso, se la procedura non è ancora definita.
- L'esclusione dell'indennizzo per sopravvenuta infondatezza della pretesa richiede una vicenda sopravvenuta che incida sul diritto sostanziale dedotto nel processo presupposto, non una semplice presa d'atto dell'assenza di attivo.
- Finché la procedura fallimentare resta pendente, la sua durata continua a computarsi ai fini della L. n. 89/2001.
- La dichiarazione del curatore sull'incapienza dell'attivo ha natura non conclusiva e non equivale a definizione del processo presupposto.
- La perdita della concreta possibilità di soddisfazione del credito, da sola, non è sufficiente a escludere il pregiudizio indennizzabile se non si accompagna ai presupposti normativi previsti dalla legge Pinto.
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