Sentenza del 26/06/2020 n. 1378 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva sospeso, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 472/1997, il rimborso IVA di 437.081 euro, in ragione di un’altra pretesa tributaria a debito della contribuente per complessivi 682.250 euro. E. E. S.p.A. aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano del 26 ottobre 2018, che aveva respinto il ricorso contro la sospensione. In appello ha documentato che il debito ostativo era stato incluso nella definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. 119/2018, presentata dal coobbligato solidale S. S.r.l., e che era stata pagata la prima rata; il relativo giudizio tributario risultava sospeso. La contribuente ha sostenuto che, venuto meno il presupposto della sospensione, l’atto dovesse essere annullato. L’Ufficio ha insistito per il rigetto.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto l’appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato l’atto di sospensione del rimborso IVA. Ha ritenuto che la documentata adesione alla definizione agevolata del debito, anche se presentata dal coobbligato solidale e pur non perfezionata per il mancato pagamento di tutte le rate, dimostrasse il venir meno della pendenza ostativa: la dichiarazione formalizza infatti l’accettazione del debito e costituisce titolo per il successivo recupero delle somme in caso d’inadempimento. Il debito, ormai definitivamente accertato, può essere affrontato dall’Ufficio mediante la procedura di compensazione tra credito IVA e debito, prevista dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 472/1997. È quindi venuto meno il presupposto cautelare della sospensione. Le spese sono state compensate, poiché l’annullamento è dipeso da un comportamento successivo della contribuente.
Norme richiamate
Art. 23, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Inoltre, essendo, orami il debito accertato in via definitiva, è ammissibile per l'Ufficio l'avvio della procedura di compensazione (tra credito Iva e debito a carico), prevista dal comma 2 dello stesso art. 23 D.lvo 472/1997. A fronte di tale situazione, ritiene la Commissione che viene meno il presupposto cautelare che costituiva la ratio del provvedimento di sospensione del rimborso IVA adottato dall'Ufficio.
La sospensione del rimborso è una misura cautelare legata alla permanenza della pretesa tributaria ostativa. Una volta definito il debito, viene meno il presupposto della sospensione; l’Ufficio può invece ricorrere alla compensazione tra il credito IVA e il debito definitivamente accertato.
Art. 6, commi 1, 2 e 4, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Deve, infatti, considerarsi che la definizione agevolata, seppure non perfezionatasi tecnicamente per mancato pagamento di tutte le rate previste e diluite nel tempo, formalizza una specie di accettazione del debito ivi riportato: "E' palese che il debitore, difronte ad esse, non potrà contestare la debenza della somma che si era impegnato a pagare nella dichiarazione di voler definire in via agevolata la pendenza".
Anche se non sono state pagate tutte le rate, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prova l’accettazione del debito. In caso di inadempimento totale o parziale, la definizione costituisce titolo per il recupero delle somme indicate nella dichiarazione; nel caso deciso, la documentazione dell’adesione è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il venir meno della pendenza che giustificava la sospensione del rimborso.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un rimborso tributario presuppone che permanga la situazione debitoria che la giustifica; se tale presupposto viene meno, l’atto di sospensione può essere annullato.
- L’adesione documentata a una definizione agevolata può rilevare anche quando non siano state pagate tutte le rate: secondo la decisione, essa formalizza l’accettazione del debito e consente il successivo recupero delle somme in caso d’inadempimento.
- La definizione del debito da parte di un coobbligato solidale può essere valutata ai fini della posizione del contribuente interessato, quando la documentazione dimostri il superamento della pendenza che costituiva il presupposto della sospensione.
- Il venir meno del presupposto della sospensione non esclude il recupero del credito erariale: se ne ricorrono le condizioni, l’Ufficio può procedere alla compensazione con il rimborso dovuto.
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