Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36038/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Roma, con sentenza del 23 giugno 2023 divenuta irrevocabile il 22 novembre 2023, per più delitti, tra i quali il più grave era il concorso in rapina aggravata, alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione e 1.500 euro di multa. Giudicata in assenza, aveva chiesto la restituzione nel termine per impugnare, deducendo di non aver avuto effettiva e incolpevole conoscenza della pendenza del processo e del suo esito. La Corte di appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendo che, poiché la doglianza riguardava un’erronea dichiarazione di assenza, fosse esperibile soltanto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. e che non fosse possibile convertire l’istanza restitutoria. Con il ricorso per cassazione la condannata ha denunciato violazione di legge processuale e vizio di motivazione contraddittoria, contestando l’individuazione della rescissione del giudicato come unico rimedio e sostenendo che la propria doglianza riguardava la mancata conoscenza incolpevole del processo. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha chiarito che, per la sentenza in questione, trova applicazione l’art. 175, comma 2.1, c.p.p., introdotto dalla riforma del 2022: la restituzione nel termine può essere richiesta anche quando l’assenza sia stata legittimamente dichiarata nei casi previsti dall’art. 420-bis, commi 2 e 3, c.p.p., purché l’imputato provi di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto impugnare tempestivamente senza propria colpa. La rescissione del giudicato è invece riferita ai casi di erronea dichiarazione di assenza per mancanza dei presupposti di legge. Poiché la Corte di appello aveva frainteso il contenuto e la disciplina dell’istanza, l’ordinanza è stata annullata senza rinvio; gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Roma per il nuovo esame della fondatezza della richiesta. La Cassazione non ha deciso nel merito se la restituzione debba essere concessa.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 2.1, c.p.p.

    La restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen, deve essere accordata anche nei casi di assenza dichiarata legittimamente, quando non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta comunque provata dal giudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria, allorché l'imputato provi di non avere avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto, in ragione della detta ignoranza incolpevole, proporre impugnazione senza sua colpa.

    La restituzione nel termine è esperibile anche per l’imputato legittimamente giudicato in assenza, se questi dimostra sia di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo sia di non aver potuto, per tale ignoranza incolpevole, impugnare tempestivamente.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022

    La disposizione transitoria di cui all’art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, si applica, dunque, a partire dal 31 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall'art. 99-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2002, n. 199.

    La disciplina transitoria che estende alle sentenze successive all’entrata in vigore della riforma il nuovo testo dell’art. 175 c.p.p. opera, secondo la decisione, a partire dal 31 dicembre 2022.

  • art. 420-bis, commi 2 e 3, c.p.p.

    la novella processuale, modificando il testo dell’art. 175 cod. proc. pen., aggiungendovi il comma 2.1, ha introdotto una nuova ipotesi di restituzione nei termini per l'imputato giudicato in assenza, stabilendo che, salvo che non vi abbia volontariamente rinunciato, è restituito, su sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione anche nei casi di assenza previsti dall'art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (assenza non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice; assenza derivante da sottrazione volontaria), a patto che fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

    Nei casi di assenza previsti da queste disposizioni, la restituzione nel termine è possibile alle condizioni probatorie stabilite dall’art. 175, comma 2.1, c.p.p.; la rescissione del giudicato riguarda invece l’erronea dichiarazione di assenza per mancanza dei presupposti.

  • art. 629-bis c.p.p.

    La novella ha adottato uno schema binario, in base al quale la restituzione nel termine per impugnare è esperibile nei casi di assenza dichiarata legittimamente, allorché l'imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa; l'istituto della rescissione del giudicato è, invece, applicabile ai casi di erronea dichiarazione di assenza, in difetto dei presupposti previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen.

    La rescissione del giudicato costituisce il rimedio per i casi in cui l’assenza sia stata dichiarata erroneamente, in difetto dei presupposti dell’art. 420-bis c.p.p.; non esclude la restituzione nel termine quando l’assenza sia stata legittimamente dichiarata e ricorrano le condizioni dell’art. 175, comma 2.1, c.p.p.

Massime di principio

  • La restituzione nel termine per impugnare può essere accordata anche all’imputato legittimamente giudicato in assenza, inclusi i casi di assenza non fondata su elementi di certezza ma ritenuta provata dal giudice e di sottrazione volontaria, purché l’interessato provi di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto impugnare tempestivamente senza propria colpa.
  • Il sistema distingue tra restituzione nel termine e rescissione del giudicato: la prima opera nei casi di assenza legittimamente dichiarata, alle condizioni previste dall’art. 175, comma 2.1, c.p.p.; la seconda riguarda l’erronea dichiarazione di assenza per mancanza dei presupposti dell’art. 420-bis c.p.p.
  • La sussistenza dei presupposti per la restituzione nel termine richiede una valutazione della prova della mancata conoscenza effettiva del processo e dell’impossibilità incolpevole di impugnare; non è sufficiente dichiarare inammissibile l’istanza per il solo fatto che la doglianza concerna il processo celebrato in assenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.