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Ordinanza

Ordinanza n. 1184/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 21/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 21/2026, chiedendo incidentalmente la sospensione della sua efficacia. Dal testo non risultano specificati i motivi di appello né le censure dedotte contro la sentenza di primo grado. L'appellante ha inoltre chiesto di abbinare la trattazione della domanda cautelare alla fase di merito, in ragione della natura degli interessi coinvolti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di abbinare la domanda cautelare alla trattazione del merito, ritenendo che la controversia dovesse essere definita rapidamente in considerazione della natura degli interessi coinvolti. Non ha esaminato nel merito né il fumus boni iuris né il periculum in mora e non ha deciso sull'appello o sull'annullamento della sentenza impugnata. Ha fissato la trattazione della causa all'udienza pubblica del 1 ottobre 2026. Le spese della fase processuale sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della trattazione della domanda cautelare in appello; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • Quando la natura degli interessi coinvolti richiede una definizione rapida della controversia, il giudice d'appello può abbinare la trattazione della domanda cautelare alla fase di merito e fissare direttamente l'udienza pubblica per la decisione della causa.
  • L'abbinamento della domanda cautelare al merito non comporta una decisione sulla fondatezza dell'appello né la preventiva valutazione del fumus boni iuris o del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimento

Testo integrale

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