Cassazione Penale, Sentenza n. 34733/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare presentate da un condannato ristretto dal dicembre 2022 per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p., usura aggravata ed estorsione, con fine pena fissato al 7 marzo 2027. Pur dando atto della condotta carceraria regolare, della partecipazione alle attività trattamentali, dell’avvio di una rielaborazione critica, della disponibilità di un domicilio idoneo e di una prospettiva lavorativa, il Tribunale aveva formulato una prognosi sfavorevole, ritenendo non pienamente acquisita la consapevolezza della gravità dei reati e limitata la revisione critica. Con un unico motivo, il condannato ha denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: secondo la difesa, le valutazioni negative non erano coerenti con le risultanze trattamentali positive e non erano sostenute da una motivazione specifica, tanto più in presenza di un progetto di reinserimento sociale, di un domicilio e di una proposta lavorativa e di volontariato verificati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Ha rilevato che la motivazione era contraddittoria e sostanzialmente apparente: a fronte degli elementi positivi riportati dalle relazioni trattamentali e della prospettiva lavorativa, il Tribunale aveva fondato il diniego su una pretesa revisione critica limitata e su una mancata piena consapevolezza, senza adeguata spiegazione e senza una compiuta valutazione dell’evoluzione della personalità e della condotta successiva ai reati. Nel nuovo esame dovranno essere apprezzati gli elementi favorevoli e, se del caso, potrà esserne escluso il rilievo concreto con motivazione adeguata; l’esito delle istanze resta aperto. La sentenza non indica statuizioni sulle spese o altre sanzioni accessorie.
Norme richiamate
Con specifico riferimento all'art. 47, comma 2, ord. pen., esso consente l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ove si possa ritenere che la misura, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati».
L’affidamento in prova è concedibile quando, anche mediante le prescrizioni, la misura contribuisca alla rieducazione e assicuri la prevenzione del rischio di nuovi reati.
Massime di principio
- La decisione sulle misure alternative è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, ma richiede un giudizio individualizzato, non automatico, sulla meritevolezza del condannato e sull’idoneità della misura a favorirne il reinserimento sociale.
- Nel formulare la prognosi per l’affidamento in prova, la natura e la gravità dei reati, i precedenti, le pendenze e le informazioni di polizia costituiscono elementi di valutazione, ma non possono da soli determinare l’esito sfavorevole: devono essere considerati anche la condotta successiva, il comportamento carcerario e gli esiti dell’osservazione della personalità.
- Per concedere una misura alternativa non è necessario che il condannato abbia completato una piena revisione critica del proprio passato; è sufficiente che dall’osservazione emerga che tale processo sia stato almeno avviato.
- Quando le risultanze trattamentali documentano elementi favorevoli, il giudice deve valutarli nel giudizio prognostico e, se ritiene di negar loro rilievo, deve darne conto con motivazione coerente e adeguata. È contraddittoria o apparente la motivazione che riconosca tali elementi ma fondi il diniego su affermazioni apodittiche circa la limitata revisione critica o l’insufficiente consapevolezza.
- La valutazione di gradualità nell’accesso alle misure alternative deve poggiare su un’effettiva osservazione della personalità e sull’esame dell’evoluzione successiva al reato; la sola presenza di pendenze giudiziarie non può sostituire tale valutazione.
Come è indicizzato
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