Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31311/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Verge impugnava l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo contro il decreto di archiviazione emesso de plano dal GIP. La reclamante sosteneva di aver validamente depositato l'opposizione alla richiesta di archiviazione tramite il Portale Deposito Atti Penali in data 12/06/2024 e censurava il Tribunale perché aveva ritenuto che l'opposizione non fosse rituale essendo stata inviata via PEC solo all'Ufficio della Procura e non direttamente all'ufficio del GIP; in alternativa deduceva l'abnormità del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la presentazione dell'opposizione presso l'ufficio del Pubblico Ministero sia legittima ai sensi dell'art. 126 disp. att. c.p.p. e che, qualora l'opposizione sia pervenuta prima dell'emissione del decreto di archiviazione, il GIP doveva valutarla anche se originariamente depositata presso l'ufficio del P.M. La Corte ha inoltre ritenuto il provvedimento impugnato affetto da abnormità funzionale perché, pur non estraneo al sistema normativo, si è esplicato al di fuori dei casi consentiti determinando la stasi del processo. Ha annullato il provvedimento impugnato senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per una nuova valutazione della richiesta di archiviazione.

Norme richiamate

  • art. 410-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il reclamo avverso il provvedimento di archiviazione e limita la proporò ad impugnazioni in Cassazione contro la decisione sul reclamo salvo che si denunci l'abnormità dell'atto; la Corte applica tale principio ma riconosce che l'abnormità consente comunque il ricorso per cassazione.

  • art. 408 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine non perentorio di dieci giorni per l'opposizione alla richiesta di archiviazione; la Corte ricorda che il termine è ordinatorio e che l'opposizione deve essere pervenuta prima dell'emissione del decreto perché sia efficace.

  • art. 126 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede che la persona offesa possa depositare l'opposizione anche presso l'ufficio del P.M., il quale ha l'obbligo di trasmettere gli atti al GIP; il deposito presso il P.M. è quindi legittimo e non può essere fatto valere come motivo di inammissibilità quando i ritardi derivano dall'ufficio.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indica le ragioni di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che contro le decisioni sul reclamo ai sensi dell'art.410-bis il ricorso è in linea di massima precluso salvo l'eccezione dell'abnormità dell'atto, che resta sindacabile.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)

    La Corte richiama precedenti secondo cui l'abnormità concerne atti processuali singolari o che, pur rientrando in poteri legittimi, si esplicano al di fuori dei casi consentiti determinando la stasi del processo; cita orientamenti che distinguono profilo strutturale e funzionale dell'abnormità.

Massime di principio

  • La opposizione alla richiesta di archiviazione può essere depositata anche presso l'ufficio del Pubblico Ministero: se pervenuta prima del decreto di archiviazione deve essere esaminata dal GIP, anche se originariamente non inviata direttamente alla cancelleria del GIP.
  • Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 408 c.p.p. è non perentorio ma ordinatorio: l'opposizione resta efficace se perviene prima dell'emissione del decreto; il rischio di ritardo è a carico della persona offesa solo se l'opposizione perviene oltre quel termine.
  • Eventuali inefficienze o ritardi dell'ufficio del P.M. non devono pregiudicare la tempestività dell'opposizione se questa è stata regolarmente depositata presso il P.M.
  • Sebbene il ricorso per cassazione sia normalmente escluso contro la decisione sul reclamo ai sensi dell'art. 410-bis, è comunque possibile proporre ricorso denunciando l'abnormità dell'atto: la Corte può allora sindacare il provvedimento se esso determina la stasi del processo o si esplica al di là dei limiti consentiti.
  • In presenza di vizi procedurali riconducibili a errata valutazione della ritualità dell'opposizione o a conseguente blocco del procedimento, il giudice di legittimità può annullare il provvedimento impugnato e disporre la rinnovazione della valutazione in sede di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.