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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26056/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda un provvedimento cautelare applicativo degli arresti domiciliari emesso nei confronti di un indagato per partecipazione a un'associazione per delinquere e per altri reati connessi all'intestazione fittizia di beni e al riciclaggio. Il Tribunale del riesame di Bari aveva annullato la misura, revocandola, ritenendo inutilizzabili ex art. 270 c.p.p. i risultati di alcune intercettazioni telefoniche che costituivano il nucleo principale dell'impianto indiziario. Secondo il riesame, le captazioni erano state autorizzate in altro procedimento a carico di un diverso gruppo criminale, e i reati poi emersi a carico del gruppo dell'indagato erano del tutto autonomi e non collegati in modo rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p. Il pubblico ministero ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione dell'art. 270 c.p.p. e contraddittorietà della motivazione: ha sostenuto che il tribunale avrebbe dovuto distinguere tra la prima intercettazione, emersa casualmente nel diverso procedimento, e le successive captazioni, ritenute invece legittimamente autorizzate nel medesimo procedimento a seguito degli spunti investigativi tratti da quella prima conversazione. Ha inoltre affermato che, una volta delineato un autonomo filone di indagine, le autorizzazioni e proroghe delle intercettazioni andavano valutate decreto per decreto, senza esigere un formale capo di imputazione già cristallizzato nelle richieste originarie. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della tesi, dichiarando il ricorso inammissibile perché generico e privo di autosufficienza: il ricorrente non aveva indicato in modo specifico il momento dal quale le captazioni sarebbero divenute utilizzabili né aveva allegato tutti gli atti necessari a ricostruire la sequenza procedimentale delle richieste e dei decreti autorizzativi/prorogativi, indispensabili per verificare la dedotta violazione dell'art. 270 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che, a fronte di una censura centrata sull'utilizzabilità delle intercettazioni e sulla supposta violazione dell'art. 270 c.p.p., il ricorrente non avesse assolto l'onere di specificità dei motivi e di autosufficienza del ricorso, omettendo di indicare e produrre gli atti processuali necessari per ricostruire compiutamente il percorso autorizzativo delle captazioni. La decisione del Tribunale del riesame, che aveva escluso l'utilizzabilità delle intercettazioni e annullato la misura cautelare con rimessione in libertà dell'indagato, resta quindi ferma. Non viene adottata una decisione di merito sulla corretta applicazione dell'art. 270 c.p.p., ma il ricorso viene arrestato in rito.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    indica la trattazione in camera di consiglio con presenza delle parti su rituale richiesta.

  • art. 270 c.p.p.

    disciplina l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi; la Corte non ne affronta il merito ma richiama l'onere di specifica allegazione quando se ne deduca la violazione o si invochi l'utilizzabilità delle captazioni.

  • art. 12 c.p.p.

    richiamato dal Tribunale del riesame per escludere una connessione rilevante tra i diversi gruppi e i rispettivi reati.

  • art. 371 c.p.p.

    evocato dal ricorrente come parametro di una connessione investigativa 'debole' tra i fatti emersi e l'originario procedimento.

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per affermare l'obbligo di specificità dei motivi di ricorso.

  • art. 187, comma 2, c.p.p.

    richiamato per ribadire che il ricorrente deve indicare gli elementi a sostegno delle proprie deduzioni e consentire il controllo di legittimità.

Massime di principio

  • Quando si deduce in cassazione l'inutilizzabilità di intercettazioni o, specularmente, la loro utilizzabilità contro una valutazione sfavorevole del giudice di merito, il ricorso deve essere autosufficiente: occorre indicare puntualmente gli atti rilevanti e allegarli, così da consentire alla Corte il controllo sulla sequenza procedimentale e sulla concreta portata dei decreti autorizzativi e di proroga.
  • La censura sulla violazione dell'art. 270 c.p.p. non può essere proposta in termini meramente assertivi o generici; deve essere ancorata a una ricostruzione completa delle autorizzazioni, delle proroghe e del momento in cui le captazioni sarebbero divenute utilizzabili nel procedimento in cui vengono spese.
  • Il potere di controllo diretto degli atti da parte della Corte di cassazione non esonera il ricorrente dall'onere di specificità dei motivi e di precisa individuazione dei documenti processuali su cui fonda l'eccezione.
  • In mancanza di una puntuale allegazione degli atti necessari a verificare la doglianza, il ricorso è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, senza che la Corte possa esaminare il merito della contestazione sull'utilizzabilità della prova intercettativa.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieInutilizzabilità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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