Cassazione Penale, Ordinanza n. 06956/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che, in sede esecutiva, aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati oggetto di due diverse sentenze di condanna. La decisione di merito aveva valorizzato soprattutto la notevole distanza temporale tra le condotte, pari a oltre quattro anni e cinque mesi, ritenendola incompatibile con una preventiva e unitaria ideazione criminosa. Nel ricorso si contestava tale valutazione, sostenendo in sostanza che i reati presentavano omogenea offensività e analoghe modalità esecutive, elementi che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della continuazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano essenzialmente confutative e generiche, e non idonee a dimostrare manifesta illogicità, contraddittorietà o erronea applicazione dei criteri normativi in materia di continuazione.
Norme richiamate
In sede esecutiva la continuazione può essere riconosciuta solo se i reati risultano parte di un unico programma criminoso originariamente deliberato; non basta una generica omogeneità delle condotte.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la prova di una programmazione unitaria e originaria delle condotte, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente la sola ripetizione di reati omogenei.
- La distanza temporale significativa tra i fatti può costituire un indice decisivo contro l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, soprattutto se non accompagnata da altri concreti elementi unificanti.
- L'omogeneità del bene giuridico offeso o delle modalità esecutive, da sola, non è sufficiente a fondare la continuazione se i reati risultano frutto di decisioni estemporanee successive.
- In sede di legittimità, la valutazione del giudice di merito sui presupposti della continuazione è insindacabile quando sorretta da motivazione congrua, logicamente coerente e priva di travisamenti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a una confutazione generica della motivazione impugnata senza evidenziare specifici vizi logici o violazioni di legge.
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