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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38737/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Oltre Gamma agiva per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata o tardiva realizzazione di opere di urbanizzazione previste da una convenzione di lottizzazione (in particolare l'innesto a rotatoria e opere connesse). La vicenda processuale ha visto questioni di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, con il TAR che con sentenza non definitiva aveva dichiarato la propria giurisdizione e, poi, con sentenza definitiva aveva condannato Divisione Investimenti al risarcimento; il Consiglio di Stato in appello aveva però ritenuto il giudice amministrativo privo di giurisdizione sulla domanda risarcitoria a favore di Oltre Gamma.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha accolto il ricorso principale di Oltre Gamma ritenendo formatosi il giudicato interno sulla giurisdizione a seguito della sentenza non definitiva del TAR (n. 544/2018), che aveva espressamente dichiarato la propria giurisdizione e non era stata impugnata né con riserva ai sensi dell'art. 103 c.p.a.; perciò la decisione del Consiglio di Stato che ha ritenuto il difetto di giurisdizione è stata cassata. Il ricorso incidentale di Divisione Investimenti è stato dichiarato inammissibile. La causa è stata rinviata al Consiglio di Stato per nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Corte di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.c.

    Regola il vincolo del giudicato interno; la Corte ha richiamato la disciplina che impedisce ai giudici successivi di riesaminare la giurisdizione una volta formatosi il giudicato sulla questione

  • art. 9 c.p.a.

    Nel processo amministrativo il difetto di giurisdizione va dedotto specificamente in sede di impugnazione; la mancata deduzione comporta la formazione del giudicato interno sulla giurisdizione

  • art. 59 legge n. 69/2009 (translatio iudicii)

    Disciplina la trasmissione delle cause fra giudici e giustifica il sindacato da parte della Cassazione sulla correttezza della trasmissione e sulle eventuali violazioni del giudicato sulla giurisdizione

  • art. 103 c.p.a.

    Stabilisce le modalità di impugnazione delle sentenze non definitive del giudice amministrativo; la mancata impugnazione o riserva ai sensi di tale norma determina la preclusione in ordine alla giurisdizione

  • art. 111 Cost., comma ottavo

    Riferimento costituzionale al sindacato giurisdizionale sulla giurisdizione e alla possibilità di ricorrere in cassazione per questioni attinenti alla giurisdizione

  • art. 110 c.p.a.

    Norma procedurale che regola il ricorso per cassazione avverso sentenze del giudice amministrativo su questioni di giurisdizione; invocata come base per il sindacato della Cassazione

  • art. 362 c.p.c. (conflitto di giurisdizione)

    Richiamata nella discussione sulla eventuale sussistenza di conflitto negativo di giurisdizione; la Corte ha ritenuto il profilo del conflitto assorbito dalla preclusione risultante dal giudicato interno

  • art. 36, comma 2, c.p.a. (sentenza non definitiva)

    Regola la pronuncia di sentenza non definitiva quando si decide solo alcune questioni lasciando il merito a successivo provvedimento; qui il TAR aveva emesso sentenza non definitiva pronunciandosi sulla giurisdizione

Massime di principio

  • Se il TAR si pronuncia, anche con sentenza non definitiva, in modo positivo e specifico sulla propria giurisdizione e tale pronuncia non è impugnata né è oggetto di riserva ai sensi dell'art.103 c.p.a., si forma giudicato interno sulla giurisdizione e i giudici successivi non possono riesaminare la questione.
  • Le impugnazioni sulle questioni di giurisdizione nel processo amministrativo sono soggette a regole specifiche: la deduzione e l'impugnazione devono rispettare i termini e le forme previste dal c.p.a.; l'omissione determina preclusione.
  • La distinzione tra responsabilità derivante da inadempimento contrattuale tra privati e comportamenti di natura pubblicistica è centrale per la determinazione della giurisdizione: le pretese che attengono esclusivamente all'elusione di una clausola di contratto tra privati possono rientrare nella cognizione del giudice ordinario, mentre le questioni che implicano esercizio di potestà pubblica o valutazione di atti amministrativi possono rientrare nella giurisdizione amministrativa.
  • Per far valere un conflitto negativo di giurisdizione occorrono decisioni contrastanti su giurisdizione rese da giudici diversi; se le decisioni sono tra loro coerenti non si configura il conflitto.
  • Chi vuole preservare la possibilità di sindacato sulla giurisdizione deve tempestivamente proporre le impugnazioni o riserve previste dalla normativa (in primis art.103 c.p.a.) quando sia stata pronunciata una sentenza non definitiva che statuisce sulla giurisdizione.

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