Ordinanza n. 11163/2026 - Roma, Sezione 5Q
PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' del silenzio-inadempimento serbato dall'Ambasciata di Italia a Dhaka in ordine alla mancate risposte al rilascio del visto di ingresso per motivo di lavoro subordinato, in merito al provvedimento PROT. N. P-AN/L/Q/2023/102480
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka sull'istanza di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka in relazione alla richiesta di rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato, riferita al provvedimento indicato nel ricorso. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato che il nulla osta è stato revocato il 3 marzo 2026 e ha quindi prospettato seri dubbi sulla procedibilità del ricorso, disponendo il contraddittorio scritto su tale unica questione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda principale. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie limitate alla questione della possibile improcedibilità conseguente alla revoca del nulla osta del 3 marzo 2026. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
Il Collegio ha rilevato, dopo il passaggio in decisione della causa, una questione rilevabile d'ufficio relativa alla procedibilità del ricorso.
Quando il giudice rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa, deve consentire alle parti di interloquire mediante memorie prima della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
A tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Consente l'oscuramento delle generalità della parte per tutelarne diritti o dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
A tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Se, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente incidente sulla procedibilità del ricorso e non previamente discussa dalle parti, deve assegnare un termine per il deposito di memorie sulla sola questione prima di definire il giudizio.
- La revoca del nulla osta rilevante per il rilascio di un visto può determinare seri dubbi sulla procedibilità di un ricorso diretto contro il silenzio dell'amministrazione consolare; la relativa questione deve essere sottoposta al contraddittorio prima della decisione.
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