Ordinanza n. 969/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva respinto la domanda cautelare contro gli atti di aggiudicazione e di rilascio del bene demaniale, nonché contro l’incameramento della cauzione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Friuli Venezia Giulia, deducendo, in via cautelare, la carenza dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicataria, l’incompletezza del piano economico-finanziario dell’offerta e ulteriori doglianze ritenute idonee a giustificare l’esclusione dell’offerta aggiudicataria. L’appellante ha inoltre prospettato una prova di resistenza, sostenendo che l’esito della procedura avrebbe potuto mutare in suo favore. In sede monocratica erano stati sospesi gli atti relativi al rilascio del bene demaniale e all’incameramento della cauzione; l’istanza di revoca di tale misura era stata successivamente respinta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che, allo stato della sommaria cognizione propria della fase cautelare, non emergessero apprezzabili profili di fumus boni iuris: non risultavano prima facie dimostrate né la carenza dei requisiti di partecipazione dell’aggiudicataria né l’incompletezza del piano economico-finanziario in termini tali da imporre l’esclusione dell’offerta. Le ulteriori doglianze non apparivano manifestamente erronee o illogiche nelle valutazioni compiute dal primo giudice. Anche la prova di resistenza non era sostenuta da elementi di immediata e dirimente evidenza. Nel bilanciamento degli interessi è stata accordata prevalenza all’interesse pubblico al tempestivo avvio della concessione. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori in favore di ciascuno degli appellati.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’esito di una procedura di concessione richiede che le censure relative ai requisiti dell’aggiudicatario o alla completezza dell’offerta emergano, prima facie, con sufficiente evidenza da rendere plausibile l’illegittimità dell’ammissione o dell’aggiudicazione.
- La dedotta incompletezza del piano economico-finanziario non impone l’esclusione dell’offerta quando, nella fase di sommaria cognizione cautelare, non risulti manifestamente tale da compromettere la valutabilità o l’affidabilità dell’offerta stessa.
- La prova di resistenza prospettata dall’operatore economico deve essere sorretta da elementi immediatamente verificabili e dirimenti; in mancanza, essa non è sufficiente a fondare la tutela cautelare.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’interesse pubblico al tempestivo avvio di una concessione può prevalere sull’interesse dell’operatore non aggiudicatario quando il fumus boni iuris delle censure non risulti apprezzabile.
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