Cassazione Penale, Sentenza n. 36328/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione condizionale della pena, rideterminando il termine in anni due. La dichiarazione di responsabilità per il reato (art. 677 c.p.) e la pena dell'ammenda di € 206 restano confermate; è stata corretta solamente la durata della sospensione condizionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge: il difensore ha censurato che il Tribunale, pur riconoscendo la sospensione condizionale dell'esecuzione dell'ammenda, ha stabilito un termine di sospensione di 5 anni invece del termine più breve di 2 anni previsto per le contravvenzioni dall'art. 163 cod. pen.
Norme richiamate
Norma che individua la contravvenzione contestata; è la fattispecie di reato per la quale l'imputato è stato condannato.
"per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione"
La Corte ha applicato tale disposizione per affermare che la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, quando la condanna riguarda una contravvenzione, deve essere fissata nel termine di due anni; la statuizione del Tribunale che aveva fissato cinque anni è quindi contraria alla norma e va corretta.
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale riguarda una condanna per contravvenzione, il termine legale di sospensione è di due anni (art. 163 c.p.) e non può essere sostituito con il termine previsto per i delitti.
- Se l'errore riguarda soltanto la determinazione della durata della sospensione (questione di diritto e non di fatto), la Corte di Cassazione può annullare la sentenza "senza rinvio" e rideterminare direttamente la misura corretta.
- L'annullamento limitato a singoli profili non comporta la rinnovazione del giudizio sulle restanti determinazioni (la condanna e l'entità dell'ammenda possono rimanere valide se non censurate).
- Difesa e pubblica accusa possono chiedere alla Corte correzioni parziali della sentenza quando emergono violazioni di legge meramente formali o di applicazione di norme pacifiche.
- In casi analoghi è opportuno segnalare tempestivamente l'errore di qualificazione della misura (delitto vs contravvenzione) o di apposizione del termine della sospensione per ottenere la correzione senza necessità di nuovo processo.
Testo integrale
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