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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30676/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo articolato: violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'eccessività della pena concordata. In particolare, si è lamentato che la sentenza non avesse svolto alcuna verifica circa l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità o di proscioglimento; inoltre si è contestata la qualificazione giuridica del fatto e la misura della pena applicata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, in materia di patteggiamento, l'impugnazione per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena è consentita solo nei casi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; pertanto non è deducibile la mancata verifica ex art. 129 c.p.p. delle cause di proscioglimento. Ha inoltre affermato che l'erronea qualificazione giuridica del fatto è sindacabile solo se l'errore sia manifesto e immediatamente evincibile, condizione non ricorrente nel caso concreto. Quanto alla pena, ha ribadito che le statuizioni negoziate e non illegittime, una volta recepite in sentenza, non possono essere rimesse in discussione dalle parti, salvo il caso di pena illegale, qui escluso. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, salvo i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Dopo la riforma del 2017, limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena ai soli casi tassativamente previsti dalla norma.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso contro il patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo in presenza di errore manifesto, cioè palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione e alla motivazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La misura della pena concordata non può essere contestata in cassazione se non si deduce una pena illegale.

  • art. 91 c.p.p.

    Non è citato espressamente nel testo; la condanna alle spese processuali discende dalla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi di violazione di legge espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile contro la sentenza di patteggiamento, perché esula dai motivi di ricorso consentiti dalla disciplina speciale.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto può essere censurata solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente percepibile, senza margini di opinabilità, rispetto al capo di imputazione e alla motivazione.
  • La pena concordata e recepita in sentenza non può essere rimessa in discussione in cassazione dalle parti, salvo che sia dedotta e riscontri una pena illegale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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