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Sentenza

Sentenza n. 1053/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dal beneficio previsto dall’Avviso Pubblico INAIL 2022, adottato nella fase di verifica della rendicontazione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva presentato domanda nell’ambito dell’Avviso Pubblico ISI INAIL 2022 per ottenere un contributo destinato alla sostituzione di un carrello elevatore obsoleto. Dopo l’ammissione parziale al finanziamento per euro 19.260,00, aveva realizzato l’investimento e trasmesso la documentazione di rendicontazione. A seguito dell’istruttoria, l’INAIL aveva contestato la difformità del bene acquistato rispetto a quello ammesso al finanziamento, rilevando differenze di marca e modello e l’assenza di una nuova perizia asseverata comparativa, richiesta dall’Amministrazione. Con provvedimento del 5 marzo 2026 l’INAIL aveva quindi disposto l’esclusione dal beneficio. L’impresa ha dedotto: l’erroneità del presupposto fattuale, sostenendo che il bene acquistato fosse tecnicamente e funzionalmente equivalente a quello approvato; la violazione del legittimo affidamento maturato in seguito alla concessione del contributo; la sproporzione e irragionevolezza della revoca totale del finanziamento. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al contributo, la condanna dell’INAIL all’erogazione della somma, gli interessi e il risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR, definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione e lo ha esaminato in via preliminare. Ha distinto la fase di valutazione della domanda di concessione del contributo, nella quale l’Amministrazione esercita un potere discrezionale e il richiedente è titolare di un interesse legittimo, dalla fase successiva alla concessione, nella quale il beneficiario vanta un diritto soggettivo e la controversia riguarda l’esecuzione del rapporto di sovvenzione e l’adempimento degli obblighi cui è subordinata l’erogazione definitiva. Poiché la contestazione riguardava la verifica della rendicontazione e asseriti inadempimenti relativi alla realizzazione del progetto dopo l’ammissione al contributo, il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione non esercitasse più discrezionalità amministrativa, ma verificasse il rispetto di obblighi vincolanti. Ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e affermato la giurisdizione del giudice ordinario, disponendo che il giudizio potesse essere riproposto davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza

    Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio indicato, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda secondo le regole della translatio iudicii.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, la fase di valutazione e concessione del beneficio appartiene alla giurisdizione amministrativa quando l'Amministrazione esercita un potere discrezionale sull'an, sul quid e sul quomodo dell'erogazione e il richiedente è titolare di un interesse legittimo.
  • Dopo la concessione del contributo, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, alla rendicontazione e all'adempimento degli obblighi cui è subordinata l'erogazione definitiva riguardano, di regola, un diritto soggettivo del beneficiario e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Anche la revoca o la riduzione del contributo adottata nella fase successiva alla concessione, quando costituisce il risultato vincolato della verifica del rispetto degli obblighi e della documentazione richiesta, non implica necessariamente esercizio di discrezionalità amministrativa e rientra nella giurisdizione ordinaria.
  • L'ammissione provvisoria al contributo, all'esito della procedura di selezione, può far sorgere in capo all'impresa una posizione di diritto soggettivo al finanziamento, la cui concreta erogazione dipende esclusivamente dalla verifica dell'adempimento degli obblighi previsti.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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