Cassazione Penale, Ordinanza n. 04067/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da sei imputati contro la sentenza del GIP del Tribunale di Novara del 1 marzo 2024, resa a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Dalla motivazione emerge che: per tutti i ricorsi, tranne quello proposto nell'interesse di uno degli imputati, erano dedotti motivi attinenti ad asseriti difetti di motivazione sul giudizio di responsabilità e sulla qualificazione giuridica dei fatti; per il ricorso proposto nell'interesse di un altro imputato, era dedotto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'ordinanza rileva inoltre che uno degli imputati aveva rinunciato al ricorso e il difensore dello stesso aveva rinunciato al mandato, ma tali rinunce sono ritenute irrilevanti per effetto della declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che, in presenza di sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se investe profili relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; restano invece inammissibili le censure sulla motivazione del giudizio di responsabilità, sulla qualificazione dei fatti e, nel caso esaminato, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente, la Corte ha applicato la procedura semplificata e non partecipata ex artt. 599-bis e 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa in sede di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.
Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata quando il ricorso è inammissibile nei casi previsti.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per dedurre vizi che incidano sulla validità del concordato o sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice; non sono proponibili censure sul merito della responsabilità o sulla motivazione della qualificazione giuridica.
- Le doglianze concernenti il difetto di motivazione sul giudizio di responsabilità e sulla qualificazione dei fatti, quando la decisione deriva da concordato in appello, sono inammissibili.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è deducibile con ricorso per cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. se la censura esula dai limiti propri del sindacato di legittimità su tale tipo di pronuncia.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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