Cassazione Penale, Sentenza n. 43651/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 668 c.p.p., la cancellazione dal certificato penale di una sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Lucca del 26/01/2004 (irrevocabile 14/06/2005) sostenendo che la condanna riguardava un'altra persona (MBAYE Abdoulaye nato il 10/10/1973 in Senegal) e non lui. Il Tribunale di Trieste, pur rilevando dubbi sulla corretta identificazione anagrafica (diverse trascrizioni del cognome e più nominativi presenti nel fascicolo), ha disposto il non luogo a provvedere ritenendo che il processo si fosse svolto nei confronti di persona diversa da quella che avrebbe dovuto essere chiamata in giudizio e che non fosse applicabile l'art. 130 c.p.p. invocato tramite l'art. 668 c.p.p., perché il "vero colpevole" sarebbe rimasto estraneo al giudizio. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, producendo documentazione (residenza in provincia di Bergamo, permesso di soggiorno) che secondo la difesa dimostrerebbe la non coincidenza con la persona condannata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso; ha ritenuto che lo strumento invocato (art. 668 c.p.p.) era corretto e che il Tribunale di Trieste aveva motivato in modo illogico e contraddittorio: pur attestando che la sentenza era stata emessa nei confronti di "MBAYE Abdoulaye" (nato a Dakar il 10/10/1973) e che tale soggetto risultava nei documenti del fascicolo (cartella anagrafica, certificato anagrafico, verbale di identificazione e decreto di citazione), il giudice dell'esecuzione ha comunque escluso l'applicabilità della procedura prevista dall'art. 130 c.p.p. senza tener conto della documentazione difensiva che indicava come ricorrente una persona distinta (residente e titolare di permesso di soggiorno). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Trieste per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sulla domanda di cancellazione dal certificato penale quando la condanna è stata pronunciata in luogo di un'altra persona per errore di nome o quando il soggetto contro cui si doveva procedere è stato citato anche sotto altro nome; può comportare la correzione della sentenza nelle forme previste dal codice.
Riguarda la possibilità di correggere errori nella identificazione delle persone nei provvedimenti processuali; nel caso concreto la sua applicabilità è rilevante quando sussistono incertezze o varianti del nome che consentono di ricondurre la sentenza alla persona effettivamente identificata e citata.
Norma collegata alle ipotesi di correzione di sentenze e al giudicato; nel dispositivo del Tribunale era stata richiamata per escludere l'uso del giudicato nei confronti del "vero colpevole" non chiamato a giudizio.
art. 665 cod. proc. pen. (richiamato)
Stabilisce le regole di competenza per il giudice dell'esecuzione richiamate dall'art. 668 per individuare quale giudice abbia titolo a decidere sulla istanza di cancellazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 6980 del 22/02/2017, Sez. 1, n. 17543 del 20/04/2012)
La Corte ha già affermato che la competenza a decidere sulla cancellazione dal casellario per chi dichiara di non essere il soggetto destinatario della sentenza spetta al giudice dell'esecuzione; conferma il corretto uso dell'art. 668 in tali ipotesi.
Massime di principio
- La domanda di cancellazione dal casellario fondata sulla non coincidenza personale con il soggetto condannato va esperita davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 668 c.p.p.; il giudice è competente a valutare la documentazione anagrafica e identificativa.
- Errori o varianti nel nome anagrafico presenti nel fascicolo (es. NBAYE/MBAYE) richiedono un esame approfondito della documentazione (certificati anagrafici, verbali di identificazione, decreti di citazione, residenza, permesso di soggiorno) per stabilire se la sentenza si riferisca effettivamente a un'altra persona o a una diversa trascrizione dello stesso soggetto.
- La celebrazione del processo in contumacia non impedisce automaticamente la richiesta di cancellazione o la correzione della sentenza se emergono elementi che dimostrano una diversa identità del condannato.
- Se il giudice dell'esecuzione formula conclusioni contraddittorie o illogiche rispetto alle risultanze documentali, la decisione può essere annullata e il procedimento rinviato per un nuovo esame; è necessario motivare coerentemente l'esclusione di norme come l'art. 130 c.p.p.
- Nel valutare casi di omonimia o discrepanze anagrafiche, l'onere di valutazione è del giudice e va effettuato tenendo conto sia delle risultanze processuali sia della documentazione prodotta dalla difesa; la semplice presenza di dubbi non è sufficiente a escludere d'ufficio la procedura correttiva prevista dalla legge.
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