Cassazione Penale, Sentenza n. 13709/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura la conferma della condanna per ricettazione statuida dalla Corte d'appello di Catanzaro. Primo motivo: violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per mancata prova della ricezione o dell'acquisto dei beni e per non aver valutato adeguatamente che la vettura fosse anche nella disponibilità di altri soggetti o che i beni fossero stati occultati da terzi. Secondo motivo: violazione degli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, c.p.p. e vizio di motivazione per violazione del principio del ragionevole dubbio; la condanna sarebbe fondata su argomenti congetturali e non sul rispetto dei criteri di valutazione della prova indiziaria, senza risposta alle censure di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riproducessero ricostruzioni puramente assertive già in appello e non collegate ad alcun dato probatorio concreto. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui il ritrovamento della merce di provenienza delittuosa nella vettura riconducibile al ricorrente e la mancata indicazione da parte di Avena circa la provenienza dei beni rendevano infondate le ipotesi alternative prospettate dalla difesa. Conseguentemente il ricorso non poteva modificarne l'esito; inoltre è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto infondata la censura riferita a presunta violazione della norma sulla motivazione, perché le deduzioni del ricorrente erano assertive e non fondate su elementi probatori concreti; pertanto non sussisteva alcun vizio da sanare.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione all'acquittamento per insufficienza di prove, è stato ritenuto non applicabile alla luce della valutazione positiva degli elementi probatori dai giudici di merito.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai criteri di decisione, la Corte ha ritenuto che il principio del dubbio ragionevole non fosse violato, perché le alternative difensive erano prive di agganci probatori.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. I. n. 176/2020)
Norma processuale richiamata per la modalità di esame del ricorso; la Corte ha applicato la disciplina transitoria prevista.
art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. I. 25 febbraio 2022, n. 15)
Richiamata quale norma di collegamento per l'applicabilità delle forme di esame del ricorso; la Corte l'ha invocata per la regressione normativa procedurale.
La Corte ha applicato la norma per irrogare la sanzione pecuniaria (euro 3.000) alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le ipotesi difensive meramente assertive e non supportate da elementi probatori concreti difficilmente ottengono accoglimento in sede di impugnazione: è necessario indicare prove o atti processuali che sostengano l'alternativa prospettata.
- Il ritrovamento di beni di provenienza delittuosa nella vettura riconducibile all'imputato, senza che l'imputato fornisca spiegazioni credibili o indizi contrari, costituisce elemento decisivo per la responsabilità per ricettazione.
- Il mancato esame di un motivo di impugnazione da parte del giudice d'appello o della Cassazione non comporta automaticamente annullamento se la censura, anche se esaminata, non avrebbe potuto condurre a un esito diverso (niente pregiudizio).
- Per contestare efficacemente una condanna fondata su presunti indizi, la difesa deve dimostrare con specifici riferimenti probatori l'inattendibilità delle prove o proporre ricostruzioni alternative concrete e collegate agli atti; le mere congetture non sono sufficienti.
- Esiste il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) per ricorsi infondati o presentati con colpa: valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
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