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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10921/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la nullità della sentenza d'appello per mancata notifica al difensore di fiducia nominato (Avv. Emanuele Bellani) del decreto di citazione in appello: la nomina con revoca dei precedenti difensori era stata depositata in Cancelleria della 4ª Sezione penale della Corte d'appello di Milano il 15/04/2022 a mezzo PEC, anteriore alla notificazione del decreto, ma la notificazione fu effettuata al precedente difensore ormai cessato dall'incarico. Si contestava che il giudizio d'appello si fosse svolto senza le garanzie della difesa e che non fosse stato adottato alcun provvedimento sanante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha accertato che la nomina del nuovo difensore era stata regolarmente depositata prima della notificazione e che nondimeno il decreto fu notificato al difensore cessato, determinando una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 184 c.p.p.. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per il prosieguo del processo.

Norme richiamate

  • d.lgs. 137/2020

    art. 23 co. 8 d.lgs. 137/2020

    La Corte ha trattato il ricorso ai sensi di tale norma; essa viene citata come base procedurale per il trattamento del ricorso (procedimento ex art.23 co.8).

  • codice di procedura penale

    L'art. 184 c.p.p. è stato interpretato come richiamo alla nullità generale a regime intermedio: la mancata notificazione al difensore di fiducia nominato, quando la nomina era stata tempestivamente depositata, ha comportato l'annullamento del giudizio d'appello per violazione delle garanzie della difesa.

Massime di principio

  • La tempestiva nomina e il deposito in cancelleria del difensore di fiducia sono essenziali: una notifica effettuata al difensore revocato, nonostante la precedente comunicazione della nuova nomina, configura una nullità rilevante.
  • La mera indicazione del nuovo difensore nell'intestazione della sentenza o la comunicazione informale tra difensori non sanano automaticamente l'irregolarità della notifica; è necessario un provvedimento formale di sanatoria da parte della Corte per evitare l'annullamento.
  • Quando risulta la violazione delle garanzie della difesa per irregolare notificazione, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione ad altra sezione della Corte d'appello per il proseguimento del procedimento.
  • In situazioni analoghe il rimedio pratico per l'imputato è impugnare per nullità e documentare la data e modalità del deposito della nomina del nuovo difensore (PEC, cancelleria), poiché ciò è determinante per ottenere l'annullamento.
  • Le Corti di merito devono vigilare sull'effettiva ricezione della nomina e sull'adeguatezza della notificazione; l'errore di notificazione a difensore cessato comporta perdita delle garanzie e conseguenze annullatorie.

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