Cassazione Penale, Sentenza n. 510/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 18/11/2020 con cui il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di sospensione dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza penale n. 59/07. Il motivo dedotto in Cassazione era la violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p., per avere il giudice deciso de plano senza acquisire il parere del pubblico ministero; in aggiunta la ricorrente lamentava che da oltre dieci anni aveva pagato le tasse sull'immobile e chiedeva il loro riconoscimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la mancata acquisizione del parere del pubblico ministero integri una nullità di regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p., che può essere fatta valere solo dal pubblico ministero e non dalla parte privata; inoltre la ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto all'espressione del parere nell'ambito dell'incidente di esecuzione (il pagamento delle tasse è estraneo a quella procedura). La Corte ha anche richiamato che una precedente istanza analoga era già stata dichiarata inammissibile per non attualità per effetto di una sentenza ex art. 129 c.p.p., circostanza che giustifica la declaratoria di inammissibilità per reiterazione. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666 c.p.p.
Disciplina l'istanza di sospensione in sede di esecuzione e richiede il parere del pubblico ministero: la Corte ha ritenuto che la mancata acquisizione del parere costituisca nullità di regime intermedio, non sindacabile dalla parte privata.
art. 178 c.p.p.
Individua le nullità che possono essere rilevate solo dal pubblico ministero (nullità a regime intermedio); la sentenza applica questa regola al mancato parere previsto dall'art. 666 c.p.p.
art. 129 c.p.p.
Citata in relazione alla precedente pronuncia che aveva determinato la non attualità della precedente istanza; la decisione precedente fondeva la non attualità a norma di questo articolo, giustificando il rigetto per reiterazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna alle spese e alle somme a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La mancata acquisizione del parere del pubblico ministero prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p. configura una nullità di regime intermedio rilevabile normalmente solo dal pubblico ministero e non dalla parte privata (il privato non ha interesse soggettivo a far valere quella nullità).
- In sede di incidente di esecuzione il mero pagamento delle imposte o tasse sull'immobile non costituisce di per sé un interesse rilevante ai fini della sospensione dell'ordine di demolizione.
- Una istanza di sospensione/revoca già dichiarata inammissibile o non attuale può legittimamente giustificare la declaratoria di inammissibilità per reiterazione se la nuova istanza è sostanzialmente identica alla precedente.
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti di inammissibilità può essere dichiarato manifestamente infondato quando i vizi denunciati rientrano in nullità riservate al pubblico ministero o quando la pretesa novità è vanificata da precedenti provvedimenti.
- Chi propone istanze in materia di esecuzione deve valutare preventivamente sia l'interesse processuale concreto sia l'esistenza di precedenti pronunce sullo stesso oggetto per evitare sanzioni (spese e ammende) per ricorsi infondati o reiterati.
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