Cassazione Penale, Ordinanza n. 18929/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, deducendo come unico motivo la nullità della decisione per asserita inosservanza dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è formulata in modo generico e indeterminato: non vengono indicati gli specifici elementi di fatto o di diritto posti a base della censura, nonostante la sentenza impugnata presenti una motivazione ritenuta logicamente corretta. Di conseguenza il ricorso non consente al giudice dell'impugnazione di individuare compiutamente i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
È richiamato quale parametro della doglianza difensiva sulla pretesa nullità/omessa immediata declaratoria di cause di non punibilità; la Corte non entra nel merito della questione perché censura formulata in modo generico.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei capi o dei punti impugnati e delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto su cui si fonda; la mancanza di tali requisiti determina inammissibilità.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo sia generico o indeterminato e non consenta di comprendere quali specifiche censure vengano mosse alla sentenza impugnata.
- La deduzione di una nullità o di una violazione dell'art. 129 c.p.p. richiede una contestazione specifica, con indicazione degli elementi fattuali e giuridici posti a fondamento della doglianza; non è sufficiente un richiamo meramente assertivo.
- La Corte di cassazione non è tenuta a ricostruire autonomamente le ragioni dell'impugnazione quando il motivo non soddisfi l'onere di specificità previsto dall'art. 581 c.p.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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