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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18642/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una procedura DOCFA relativa alla variazione catastale di un edificio destinato al culto. L’amministrazione finanziaria aveva attribuito all’immobile una rendita catastale, che la congregazione aveva contestato ottenendo accoglimento in primo grado. In sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva nuovamente dato ragione alla congregazione, ritenendo in sostanza che un edificio di culto, non produttivo di reddito, dovesse avere rendita pari a zero. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione assente o apparente; con il secondo ha dedotto violazione delle norme catastali e tributarie sostenendo che, per gli edifici destinati al culto pubblico, la rendita catastale va comunque attribuita e non può essere fissata a zero, poiché la non imponibilità fiscale dell’immobile è cosa diversa dall’esistenza della rendita catastale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di rinvio, pur sintetica, fosse comprensibile e non meramente apparente. Ha accolto il secondo motivo, affermando che gli edifici adibiti al culto pubblico, quando siano oggetto di dichiarazione o variazione catastale, devono essere censiti secondo le regole generali e con attribuzione di rendita catastale; tali immobili non rientrano tra quelli iscritti senza rendita ex art. 3, comma 2, d.m. n. 28/1998, e la rendita non può essere pari a zero. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso originario della congregazione e confermato l’avviso di rettifica. Spese integralmente compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a rendere intelligibili i motivi; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 360 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente è deducibile come vizio di nullità della sentenza; la violazione di legge è stata invocata in relazione alle norme catastali e tributarie.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, cioè non esprime un effettivo percorso argomentativo.

  • art. 375 c.p.c.

    La richiesta di pubblica udienza può essere esclusa dal collegio quando non ricorrano i presupposti, anche in ragione del carattere consolidato dei principi applicabili.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata dalla parte controricorrente non ha imposto la trattazione in pubblica udienza.

  • art. 384 c.p.c.

    primo comma, ultima parte

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario.

  • art. 6 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    I fabbricati destinati all’esercizio dei culti non sono soggetti ad obbligo di dichiarazione catastale.

  • art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    I fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto non si classificano secondo le classi ordinarie, ma ciò non esclude l’attribuzione della rendita nelle ipotesi di dichiarazione o variazione catastale.

  • art. 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita catastale si accerta ugualmente con stima diretta per ogni singola unità.

  • art. 56 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    La dichiarazione per immobili urbani di nuova costruzione è soggetta alle regole generali di accatastamento.

  • art. 20 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514

    La dichiarazione di variazione catastale deve contenere la proposta di categoria e rendita dell’immobile.

  • art. 3, comma 2, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    Gli edifici destinati al culto pubblico non rientrano tra gli immobili iscrivibili senza attribuzione di rendita.

  • art. 1, commi 2 e 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    La proposta di rendita è soggetta al controllo dell’amministrazione finanziaria ai fini della determinazione della rendita definitiva.

  • art. 36 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto non si considerano produttive di reddito ai fini delle imposte dirette, ma tale regola non incide sull’attribuzione della rendita catastale.

  • art. 25 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    I redditi fondiari sono quelli inerenti a terreni e fabbricati iscritti con attribuzione di rendita nel catasto.

  • art. 53 Cost.

    L’attribuzione della rendita catastale agli edifici di culto non viola il principio di capacità contributiva perché la rendita non è tributo né presupposto d’imposta.

  • artt. 8 e 19 Cost.

    La soluzione adottata non contrasta con la tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto.

Massime di principio

  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione molto sintetica è comunque valida se consente di comprendere la ratio decidendi e non si risolve in adesione acritica.
  • Nel ricorso per cassazione l’esposizione sommaria dei fatti deve essere contenuta nell’atto e deve consentire la comprensione del rapporto sostanziale e dello sviluppo processuale, senza che la Corte debba ricercare altrove gli elementi necessari.
  • La rendita catastale è un valore tecnico-estimativo autonomo rispetto all’imposizione fiscale: l’esenzione tributaria collegata alla destinazione dell’immobile non esclude, di per sé, l’attribuzione di una rendita catastale.
  • Per gli edifici destinati al culto pubblico, qualora vi sia dichiarazione o variazione catastale, l’immobile va censito secondo le regole generali e con attribuzione di rendita, non essendo ricompreso tra gli immobili iscrivibili senza rendita.
  • Le norme catastali speciali e le istruzioni amministrative operano su piani diversi: le prime disciplinano l’an della valorizzazione catastale e la classificazione del bene, le seconde i criteri tecnico-estimativi del quomodo di determinazione della rendita.
  • La rendita catastale non costituisce un tributo né un autonomo presupposto impositivo; pertanto, l’attribuzione di una rendita positiva a un immobile di culto non ne modifica l’eventuale regime di esenzione fiscale.
  • Quando la questione di diritto è decisa sulla base di principi già consolidati e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieCatastoContenzioso tributarioSpese di liteRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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