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Sentenza

Sentenza n. 2026/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ingiunzione di pagamento di 523.354,97 euro, emessa nei confronti delle imprese componenti dell’ATI per la restituzione di 500.000 euro di contributo, degli interessi moratori già corrisposti dalla Regione e degli ulteriori interessi maturati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società mandante ha impugnato l’ingiunzione di pagamento, deducendo un unico motivo articolato in più profili: violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che la responsabilità solidale prevista dall’art. 37, comma 5, riguarderebbe soltanto gli appalti pubblici e non sarebbe applicabile al rapporto di finanziamento pubblico intercorso con la Regione; che tra la Regione e le imprese dell’ATI non era stato stipulato un contratto d’appalto; e che la causa della decadenza dal contributo sarebbe stata imputabile esclusivamente alla mandataria, che avrebbe agito senza spendere il nome delle mandanti. La controversia si colloca nella vicenda del contributo regionale di 5 milioni di euro destinato all’ATI per un programma di riqualificazione urbana: dopo la riforma, da parte del Consiglio di Stato con sentenza n. 2310/2024, della precedente sentenza del TAR che aveva annullato la decadenza, la Regione ha ingiunto la restituzione di somme, e precedenti ricorsi contro un’ingiunzione relativa a 4,5 milioni erano stati respinti dal TAR con sentenza n. 84/2025.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente a pagare alla Regione del Veneto 2.500 euro per spese di giudizio, oltre agli accessori di legge se dovuti. Ha ritenuto non decisivo stabilire se l’art. 37 del d.lgs. 163/2006 si applicasse al finanziamento: la responsabilità solidale delle imprese dell’ATI verso la Regione derivava autonomamente dal protocollo d’intesa del 2 agosto 2013, sottoscritto dalla mandataria con rappresentanza anche delle mandanti e riferito all’intero raggruppamento, individuato quale soggetto attuatore, beneficiario del finanziamento e obbligato agli impegni assunti. Ha inoltre respinto la censura secondo cui l’inadempimento sarebbe stato imputabile alla sola mandataria: nella solidarietà passiva il creditore può esigere l’intera prestazione da ciascun condebitore, indipendentemente dalla misura delle rispettive responsabilità; l’imputabilità e il riparto delle responsabilità rilevano nei rapporti interni tra condebitori, regolati dal criterio della parziarietà. La sospensione cautelare precedentemente disposta era stata limitata al mantenimento della res ad integra fino alla decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 37 d.lgs. 163/2006

    È infatti irrilevante ai fini del decidere la questione giuridica dell’applicabilità o meno alla fattispecie dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo cui «l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determinala loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante», previsione sostituita da corrispondenti disposizioni sulla responsabilità solidale delle imprese che fanno parte di raggruppamenti temporanei nei confronti della Stazione appaltante, contenute nell’art. 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e nell’art. 68 del decreto legislativo n. 36 del 2023, recanti la disciplina del codice dei contratti pubblici.

    Il giudice non decide se l’art. 37 si applichi al rapporto controverso, poiché la solidarietà verso la Regione trova una fonte autonoma nel protocollo d’intesa.

  • art. 1292 cod. civ.

    Infatti, la solidarietà passiva ex art. 1292 cod. civ. assolve alla funzione di rafforzare la garanzia patrimoniale del creditore, consentendogli di esigere l’intera prestazione da ciascun condebitore, a prescindere dalla misura della rispettiva responsabilità.

    In presenza di un’obbligazione solidale, il creditore può chiedere l’intera prestazione a ciascun condebitore, senza che rilevi verso di lui il diverso grado di responsabilità dei singoli.

  • art. 1298 cod. civ.

    Le questioni concernenti il riparto delle responsabilità dei condebitori (e nel caso di specie quelle inerenti all’imputabilità della decadenza dal contributo) rilevano esclusivamente nei rapporti interni tra i condebitori, rispetto ai quali trova applicazione il criterio della parziarietà di cui all’art. 1298 cod. civ..

    L’imputabilità dell’inadempimento e il riparto della responsabilità tra condebitori solidali incidono sui rapporti interni, nei quali opera il criterio della parziarietà, ma non limitano la pretesa del creditore verso ciascuno.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale delle imprese appartenenti a un’ATI verso l’amministrazione finanziatrice può trovare fondamento autonomo nelle obbligazioni assunte con il protocollo d’intesa, quando questo individua l’intero raggruppamento come beneficiario e soggetto attuatore e pone gli impegni a carico dell’ATI; in tal caso, non è necessario risolvere la distinta questione dell’applicabilità della disciplina della responsabilità solidale prevista per gli appalti pubblici.
  • Nell’obbligazione solidale passiva, il creditore può esigere l’intera prestazione da ciascun condebitore, indipendentemente dalla misura della responsabilità individuale per l’inadempimento.
  • Le contestazioni sull’imputabilità dell’inadempimento e sul riparto della responsabilità tra condebitori solidali rilevano nei rapporti interni tra questi ultimi e non escludono il diritto del creditore di rivolgersi a ciascuno per l’intero.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributi
RamiContributi e finanziamenti pubblici

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