Cassazione Civile, Ordinanza n. 34513/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che essa era stata ritualmente notificata e che le parti avevano raggiunto una conciliazione stragiudiziale, anche in ordine alle spese. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha disposto la compensazione delle spese in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'assenza di contestazioni da parte della controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in una controversia di lavoro privato. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., ritualmente notificato alla controricorrente, dando atto dell'intervenuta conciliazione stragiudiziale della controversia e dell'accordo anche sulle spese. La controparte non ha contestato tale atto.
Norme richiamate
prevede la rinuncia al ricorso; la Corte lo richiama come base dell'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente e ritualmente notificato alla controparte.
consente di dichiarare l'estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio quando non vi sia contestazione sul relativo atto.
- In presenza di conciliazione stragiudiziale e di accordo tra le parti sulle spese, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo e compensare le spese.
- Nel giudizio di legittimità, la cessazione della controversia per accordo tra le parti prevale sull'esame del merito del ricorso.
Come è indicizzato
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