Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32002/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, presentato nell'interesse dell'imputato, articolava un unico motivo relativo al vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità e all'identificazione del ricorrente. La Corte ha ritenuto il motivo generico per indeterminatezza, poiché non rispettava i requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, il ricorso non indicava gli elementi posti a fondamento della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi. Il motivo è stato inoltre ritenuto generico per difetto di specificità, in quanto privo di correlazione con le ragioni argomentate nella decisione impugnata. La Corte ha comunque rilevato l'assenza di vizi logici scrutinabili in sede di legittimità quanto al giudizio di responsabilità, fondato su elementi ritenuti sufficientemente gravi, precisi e concordanti, anche in considerazione della mancanza di una ricostruzione difensiva credibile e fondata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo era generico, indeterminato e non specificamente correlato alla motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre escluso la presenza di vizi logici scrutinabili in sede di legittimità nel giudizio di responsabilità, ritenuto fondato su elementi sufficientemente gravi, precisi e concordanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve individuare con specificità i capi o punti della decisione impugnata, le richieste e i motivi, indicando gli elementi che fondano le censure e mantenendo una correlazione con la motivazione della decisione impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione senza indicare gli specifici elementi posti a fondamento della censura e senza correlare le doglianze alle ragioni argomentative della decisione impugnata.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente corretta e il ricorso non individua specifici vizi logici o argomentativi scrutinabili in sede di legittimità, la censura sulla responsabilità non può essere esaminata nel merito.
  • La mera contestazione dell'accertamento della responsabilità e dell'identificazione dell'imputato, se formulata senza una ricostruzione difensiva specifica, credibile e correlata alla motivazione impugnata, non soddisfa l'onere di specificità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.