Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21348/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna, conteneva un unico motivo con cui si denunciavano vizi motivazionali del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione rileva però che l'atto non soddisfa i requisiti di specificità imposti dall'art. 581 c.p.p., perché non indica in modo preciso le ragioni di diritto, gli elementi di fatto da sottoporre a verifica, né svolge una critica analitica della motivazione della sentenza. In particolare, la censura si limitava a contestare genericamente il ricorso alla motivazione per relationem della sentenza di appello, senza spiegare in che cosa tale tecnica fosse stata utilizzata oltre i limiti consentiti, né quali questioni decisive fossero state omesse o trascurate nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve contenere una precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, oltre a una specifica e critica confutazione della motivazione della sentenza impugnata. La mancanza di tale specificità comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • cod. proc. pen.

    Il richiamo è al codice di procedura penale, nel quale si colloca l'onere di specificità dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e accompagnati da una critica puntuale dell'apparato motivazionale della decisione impugnata.
  • La mera doglianza contro la motivazione per relationem non è sufficiente a fondare l'ammissibilità del ricorso: occorre indicare concretamente quali questioni decisive siano state omesse o affrontate in modo solo apparente.
  • La motivazione per relationem è fisiologica nel giudizio di appello e diventa censurabile in cassazione solo se maschera una totale mancanza di motivazione su questioni specificamente dedotte e non esaminate.
  • L'assenza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.