Cassazione Penale, Ordinanza n. 19208/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene affrontato nel merito il tema della disponibilità della vettura, poiché la doglianza è ritenuta nuova e non deducibile per la prima volta in cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello sostenendo, con un unico motivo, che la vettura coinvolta nel fatto non fosse nella sua disponibilità esclusiva, potendo egli averla avuta in uso solo temporaneo nel giorno del sinistro. Dal testo emerge che in appello erano stati svolti argomenti diversi, centrati sul mancato riconoscimento da parte dei testimoni e sull'assenza di prova del possesso della Fiat 500; in cassazione la difesa rielabora la prospettazione introducendo per la prima volta il tema del possesso occasionale e transeunte del veicolo. La Corte rileva che tale censura non era stata formulata in precedenza e quindi non è consentita in sede di legittimità, per violazione del principio devolutivo ex art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
non è consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non formulato in precedenza
In sede di legittimità non possono essere introdotte censure nuove, ossia non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, perché ciò elude il principio devolutivo e impedisce il controllo della motivazione su punti non investiti dall'appello.
È applicata la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per proporre, per la prima volta, un tema difensivo nuovo rispetto a quelli devoluti al giudice di appello.
- Il principio devolutivo richiede una continuità delle contestazioni nei gradi di merito; in assenza di tale continuità, la censura è inammissibile perché sottrae al controllo del giudice di appello un punto non investito dal gravame.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, di regola, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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