Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19208/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene affrontato nel merito il tema della disponibilità della vettura, poiché la doglianza è ritenuta nuova e non deducibile per la prima volta in cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello sostenendo, con un unico motivo, che la vettura coinvolta nel fatto non fosse nella sua disponibilità esclusiva, potendo egli averla avuta in uso solo temporaneo nel giorno del sinistro. Dal testo emerge che in appello erano stati svolti argomenti diversi, centrati sul mancato riconoscimento da parte dei testimoni e sull'assenza di prova del possesso della Fiat 500; in cassazione la difesa rielabora la prospettazione introducendo per la prima volta il tema del possesso occasionale e transeunte del veicolo. La Corte rileva che tale censura non era stata formulata in precedenza e quindi non è consentita in sede di legittimità, per violazione del principio devolutivo ex art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    non è consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non formulato in precedenza

    In sede di legittimità non possono essere introdotte censure nuove, ossia non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, perché ciò elude il principio devolutivo e impedisce il controllo della motivazione su punti non investiti dall'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicata la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per proporre, per la prima volta, un tema difensivo nuovo rispetto a quelli devoluti al giudice di appello.
  • Il principio devolutivo richiede una continuità delle contestazioni nei gradi di merito; in assenza di tale continuità, la censura è inammissibile perché sottrae al controllo del giudice di appello un punto non investito dal gravame.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, di regola, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.