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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03135/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 febbraio 2025, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Sosteneva, in sostanza, che l'aggravante non dovesse essere applicata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva correttamente confermato i presupposti della recidiva, svolgendo una valutazione concreta secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e valorizzando la ricaduta nel reato, la maggiore pericolosità sociale, la specifica inclinazione a delinquere e l'inefficacia deterrente delle precedenti condanne.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, osservando che la Corte di appello aveva fatto corretta applicazione dei principi consolidati in materia, non limitandosi alla gravità dei fatti o al mero dato temporale, ma valutando in concreto il rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali ai sensi dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale criterio per la valutazione concreta della recidiva, imponendo di considerare il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, la personalità del reo e la sua inclinazione al delitto.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale non può essere esclusa sulla base del solo dato della gravità del fatto o della distanza temporale tra i reati: il giudice deve compiere una valutazione concreta e individualizzata.
  • Nel giudizio sulla recidiva il parametro decisivo è il rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali, da apprezzare alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., verificando se la pregressa condotta criminosa sia indice di una perdurante inclinazione a delinquere e di un fattore criminogeno attuale.
  • La conferma di numerosi precedenti, anche specifici, e della ricaduta nel reato può legittimare il mantenimento della recidiva ove sia espressa una maggiore pericolosità sociale e l'inefficacia deterrente delle precedenti pene.
  • Quando il motivo di ricorso si risolve nella mera contestazione di una valutazione di merito già congruamente motivata sul punto della recidiva, il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

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