Sentenza n. 1901/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 423/2021 del Tribunale di Crotone, divenuto definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La banca ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo dell’11 giugno 2021, n. 423, non opposto e notificato il 23 febbraio 2022. Il titolo condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone a pagare € 1.800.839,65, gli interessi richiesti e le spese della procedura monitoria. La ricorrente ha chiesto di ordinare il pagamento delle somme dovute, detraendo i pagamenti parziali eventualmente intervenuti. L’amministrazione non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’amministrazione è tenuta all’integrale adempimento del titolo giudiziale passato in giudicato e non ha provato di avervi dato esecuzione. Ha dichiarato l’obbligo dell’Azienda di pagare, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, le somme indicate nel decreto, al netto di quanto già corrisposto. Per l’eventuale inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro i successivi 90 giorni dall’istanza della parte ricorrente. Ha condannato l’Azienda al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.852, oltre contributo unificato, spese generali del 15%, IVA e CPA. L’eventuale compenso del Commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Norme richiamate
sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
La tutela in ottemperanza è accolta quando sussistono i presupposti per dare esecuzione a un titolo giudiziale passato in giudicato rimasto inadempiuto.
in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio
In sede di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare un Commissario ad acta perché provveda in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
Massime di principio
- Il creditore può ottenere l’ottemperanza a un titolo giudiziale definitivo rimasto ineseguito; l’amministrazione è tenuta all’adempimento integrale, al netto delle somme eventualmente già pagate.
- Nel giudizio di ottemperanza, spetta all’amministrazione dimostrare di avere eseguito il titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Come è indicizzato
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