Sentenza n. 494/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di revoca prot. n. 0021304 del 24.2.2023, a firma del Dirigente del Servizio Suap del Comune dell'Aquila, con il quale è stata disposta la revoca del provvedimento conclusivo n. 15 del 3.3.2022 avente ad oggetto la “realizzazione di chiosco e bagni pubblici nel parcheggio Italo Acconcia, L'Aquila”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del provvedimento conclusivo relativo alla realizzazione di un chiosco e di bagni pubblici in un parcheggio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il dirigente del Servizio SUAP del Comune aveva revocato il precedente provvedimento conclusivo autorizzativo relativo alla realizzazione di un chiosco e di bagni pubblici. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato formalmente di non avere più interesse al ricorso, riferendo che, a seguito del ricorso e di successive interlocuzioni tecniche, il Comune aveva consentito la prosecuzione e il completamento del chiosco, presso il quale l'attività risultava regolarmente esercitata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La formale dichiarazione della ricorrente, fondata sulla sopravvenuta possibilità di completare il chiosco e di esercitarvi regolarmente l'attività, ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione. Il giudice ha rilevato la piena operatività del principio dispositivo nel processo amministrativo. Le spese e gli onorari sono stati integralmente compensati tra le parti per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione formale della parte ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione, quando confermata dalla sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Nel processo amministrativo il principio dispositivo consente alla parte ricorrente di determinare la prosecuzione del giudizio; quando viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione, il giudice non procede all'esame dei motivi di illegittimità dell'atto impugnato.
- La sopravvenuta possibilità di proseguire e completare l'intervento oggetto del provvedimento impugnato e di esercitare regolarmente l'attività può determinare il venir meno dell'interesse all'annullamento dell'atto, ove tale circostanza sia formalmente dichiarata in giudizio.
Come è indicizzato
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