Sentenza n. 1443/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante l’“Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, ivi inclusi, per quanto occorrer possa: i) l’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; ii) l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022, recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; iii) l’accordo della Conferenza Stato-Regioni, repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018”; iv) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; v) la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 19 febbraio 2016, avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; vi) la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016, avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 -Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; nonché per l’accertamento e la declaratoria che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; B) quanto ai primi motivi aggiunti: - del decreto 18311 del 14 dicembre 2022, del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, avente ad oggetto “superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter d.l. 19 giugno n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal d.m. del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella gazzetta ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, e dei relativi allegati; - per quanto occorrer possa, della deliberazione del D.G. dell’ASST Sette Laghi, n. 513 del 26/08/2019 nonché di tutte le deliberazioni e/o decreti dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali nonché di tutte le determinazioni regionali, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, come previsto dall’art. 3 del decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022; - di tutte le note esplicative delle modalità con cui sono state calcolate le quote di Payback dovute; - ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, trasmessa a mezzo pec del 14 novembre 2022, protocollo numero G1.2022.0045965 del 14/11/2022, avente ad oggetto “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,2016,2017 e 2018”, che ha individuato una quota di riparto a carico della ricorrente; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; C) quanto ai secondi motivi aggiunti: - del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022 recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” e dei relativi allegati 1, 2, 3, 4 e 5; - per quanto occorrer possa, della deliberazione n. 1363 del 30 settembre del Direttore Generale dell’AUSL Toscana Centro; della deliberazione n. 769 del 5 settembre 2019 del Direttore Generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest; della deliberazione n. 1020 del 16 settembre 2019 del Direttore Generale dell’AUSL Toscana Sud Est; della deliberazione n. 623 del 6 settembre del Direttore Generale dell’AOU Pisana; della deliberazione n. 740 del 30 agosto 2019 del Direttore Generale dell’AOU Senese; della deliberazione n. 643 del 16 settembre 2019 del Direttore Generale dell’AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 9 agosto 2019 del Direttore Generale dell’AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27 settembre 2019 del Direttore Generale dell’ESTAR; nonché di tutte le altre eventuali deliberazioni e/o decreti dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali nonché di tutte le determinazioni regionali, di contenuto allo stato non conosciuto; - della nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di Payback dovuta; - ove occorra, della comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 14.11.2022 recante “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter , comma 9 bis del d.l. 78/2015” e del relativo allegato; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; D) quanto ai terzi motivi aggiunti: - della determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e dei relativi allegati, ivi richiamati, comunicata via pec il 15 dicembre 2022; - per quanto occorrer possa, della deliberazione n. 1142 del 28 agosto 2019 del Direttore Generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; della deliberazione n. 848 del 3 settembre 2019 del Direttore Generale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara; della deliberazione n. 467 del 29 agosto 2019 del Direttore Generale dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; della deliberazione n. 909 del 6 settembre 2019 del Direttore Generale dell’ASL Città di Torino; della deliberazione n. 586 del 30 agosto 2019 del Direttore Generale dell’ASL AL; della deliberazione n. 151 del 30 agosto 2019 del Direttore Generale dell’ASL AT; della deliberazione n. 510 del 23 agosto 2019 del Direttore Generale dell’ASL TO3; della deliberazione n. 596 del 28 agosto 2019 del Direttore Generale dell’AO Ordine Mauriziano di Torino; della deliberazione n. 404 del 27 agosto 2019 del Direttore Generale dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo; della deliberazione n. 369 del 23 agosto 2019 del Direttore Generale dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; della deliberazione n. 388 del 26 agosto 2019 del Direttore Generale dell’ASL BI; deliberazione n. 361 del 29 agosto 2019 del Direttore Generale dell’ASL CN1; della deliberazione n. 309 del 22 agosto 2019 del direttore generale dell’ASL CN2; della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL NO; della deliberazione n. 977 del 28 agosto 2019 del Direttore Generale dell’ASL TO4; della deliberazione n. 806 del 28 agosto 2019 del Direttore Generale dell’ASL TO5; della deliberazione n. 856 del 29 agosto 2019 del Direttore Generale dell’ASL VC; della deliberazione n. 701 del 4 settembre 2019 del Direttore Generale dell’ASL VCO; - della nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta; - ove occorra, della comunicazione recante “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all’adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022”; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; E) quanto ai quarti motivi aggiunti: - della determinazione del Direttore generale della sanità dell’Assessorato Ufficiale regionale dell’igiene e sanita e dell’assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1356, prot. 26987 del 28 novembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n.216” e dei relativi allegati A e B ivi contenuti, nonché della comunicazione Prot. n. 0027077 del 29.11.2022 di avvenuta pubblicazione; - per quanto occorrer possa, della determinazione n.1471, prot. 28447 del 12 dicembre 2022, con la quale è stata sospesa l’efficacia della determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28 novembre 2022 fino all’esito del contenzioso relativo al payback; - per quanto occorrer possa, della Delibera ARES n. 243 del 15 novembre 2022 e relativi allegati; della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15 novembre 2022 e relativi allegati; della Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15 novembre 2022 e relativi allegati; della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15 novembre 2022 e relativi allegati; - per quanto occorrer possa, della nota Regione Sardegna prot. 26651 del 23 novembre 2022, concernente la richiesta di chiarimenti relativi agli scostamenti indicati nel file con essa allegato; della nota di risposta della AOU Cagliari alla nota prot. 26651 del 23 novembre 2022; della nota di risposta della AOU Sassari alla nota prot. 26651 del 23 novembre 2022; della nota di risposta della ARES alla nota prot. 26651 del 23 novembre 2022; - per quanto occorrer possa, dell’estratto del modello CE consolidato regionale Sardegna nella voce BA0210 Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico; della Nota, con i relativi allegati, con cui la Regione Sardegna ha comunicato al Ministero il superamento del tetto di spesa dal 2015-2018; della Tabella analitica di riparto degli oneri payback; - per quanto occorrer possa, della nota esplicativa Ministeriale (PAT/RFA045-08.08.2022 -0553885) relativa al “ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n.145”; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; F) quanto ai quinti motivi aggiunti: - della determinazione Dirigenziale n. 10 del 12 dicembre 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati A, B e C, ivi richiamati, comunicata via pec il 15 dicembre 2022; - della nota AOO_168/PROT/19/01/2023/0000528 della direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, trasmessa in data 23 gennaio 2023 in riscontro all’istanza di accesso agli atti, laddove conferma l’efficacia della determinazione Dirigenziale n. 10 del 12 dicembre 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, nonché laddove ritiene di non aver dovuto trasmettere la comunicazione di avvio del procedimento; - per quanto occorrer possa, della deliberazione D.G. n. 2188 del 14 novembre 2022 ASL Bari e dei relativi allegati; della deliberazione D.G. n. 1586 del 14 novembre2022 ASL Barletta-Andria-Trani e dei relativi allegati; della deliberazione C.S. n. 680 del 14 novembre 2022 ASL Foggia e dei relativi allegati; della deliberazione C.S. n. 596 del 14 novembre 2022 Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti-Foggia e dei relativi allegati; della deliberazione D.G. n. 1148 del 14 novembre 2022 Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari e dei relativi allegati; della deliberazione D.G. n. 565 del 14 novembre IRCCS DE BELLIS e dei relativi allegati; della deliberazione D.G. n. 619 del 14 novembre 2022 Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II e dei relativi allegati; della deliberazione D.G. n. 2848 del 14 novembre 2022 ASL Brindisi e dei relativi allegati; della deliberazione C.S. n. 392 del 14 novembre 2022 ASL Lecce e dei relativi allegati; della deliberazione D.G. n. 2501 del 14 novembre 2022 ASL Taranto e dei relativi allegati, nonché delle altre deliberazioni degli enti del SSR eventualmente esistenti e non note; - per quanto occorrer possa, della nota esplicativa Ministeriale (PAT/RFA045-8.08.2022 -0553885) relativa al “ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n.145”; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; G) quanto ai sesti motivi aggiunti: - della determina dirigenziale n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Direzione Generale Cura della Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, con la quale è stato individuato “l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti alla Regione Emilia-Romagna, calcolati sulla base dell’incidenza percentuale di cui all’art. 2, comma 2, del sopra citato decreto fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 216 del 15 settembre 2022” e del relativo allegato, comunicata con nota Prot. n. 1226260.U del 13 dicembre 2022; - per quanto occorrer possa, della deliberazione n. 284 del 6 settembre2019 del D.G. dell’Azienda Usl di Piacenza; della deliberazione n. 667 del 5 settembre 2019 del D.G. dell’Azienda Usl di Parma; della deliberazione n. 334 del 20 settembre 2019 del D.G. dell’Azienda Usl di Reggio Emilia; della deliberazione n. 267 del 6 settembre 2019 del D.G. dell’Azienda Usl di Modena; della deliberazione n. 325 del 4 settembre 2019 del D.G. dell’Azienda Usl di Bologna; della deliberazione n. 189 del 6 settembre 2019 del D.G. dell’Azienda Usl di Imola; della deliberazione n. 183 del 6 settembre 2019 del D.G. dell’Azienda Usl di Ferrara; della deliberazione n. 295 del 18 settembre 2019 del D.G. dell’Azienda Usl della Romagna; deliberazione n. 969 del 3 settembre 2019 del D.G. dell’Azienda Ospedaliera di Parma; della deliberazione n. 333 del 19 settembre 2019 del D.G. dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; della deliberazione n. 137 del 5 settembre 2019 del D.G. dell’Azienda Ospedaliera di Modena; della deliberazione n. 212 del 4 settembre 2019 del D.G. dell’Azienda Ospedaliera di Bologna; della deliberazione n. 202 del 5 settembre 2019 del D.G. dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara; della deliberazione n. 260 del 6 settembre 2019 del D.G. dell’Istituto Ortopedico Rizzoli; - dei modelli economici CE 999 degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 della Regione Emilia-Romagna; degli elenchi contenenti il riepilogo dei fatturati per gli anni 2015-2018 con dettaglio del fatturato per azienda sanitaria; degli elenchi relativi al riepilogo dei fatturati per gli anni 2015-2018 con indicazione importo payback dovuto per gli anni 2015-2018; - per quanto occorrer possa, della nota esplicativa Ministeriale (PAT/RFA045-08.08.2022 -0553885) relativa al “ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n.145”; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; H) quanto ai settimi motivi aggiunti: - della determinazione DPF/121 del 13 dicembre 2022 del direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi” e del relativo Allegato A; - della nota prot. n. RA/0525691/22 del 12 dicembre 2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità, con la quale è stata effettuata la verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale (999) dell’anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022; - per quanto occorrer possa, della deliberazione n. 2110 del 14 novembre 2022 del D.G. ASL 01 Avezzano Sulmona L’Aquila; della deliberazione n. 1601 del 14 novembre 2022 del D.G. ASL02 Lanciano Vasto Chieti; della deliberazione n. 1708 del 14 novembre 2022 del D.G. ASL03 Pescara; della deliberazione n. 1994 del 14 novembre 2022 del D.G. ASL04 Teramo; - per quanto occorrer possa, della nota esplicativa Ministeriale (PAT/RFA045-08.08.2022 -0553885) relativa al “ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n.145”; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; I) quanto agli ottavi motivi aggiunti: - del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, n. 40 del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti” e con il quale è stato approvato il documento istruttorio redatto dalla Direzione Generale per la Salute ed acquisito al prot. interno n. 205620/2022 in data 13 dicembre 2022, unitamente all’allegata documentazione a supporto; - del documento istruttorio redatto dalla Direzione Generale per la Salute ed acquisito al prot. interno n. 205620/2022 in data 13 dicembre 2022, unitamente all’allegata documentazione a supporto; - per quanto occorrer possa, della deliberazione n. 1446 del 6 dicembre 2022 del D.G. dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, avente ad oggetto “Certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per singolo anno 2015 - 2015 – 2016 - 2017 - 2018. art. 9-ter commi 8 e 9 d.l. 19/06/2015 n.78 convertito, con modificazioni, dalla l. 6/08/2015 n.125” dei relativi allegati”; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; L) quanto ai noni motivi aggiunti: - del decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell’Assessorato della Salute-Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Sicilia, avente ad oggetto “individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi Allegati A, B, C e D; - per quanto occorrer possa, di tutte le deliberazioni e/o decreti dei Direttori Generali delle aziende ed enti del SSR nonché di tutte le determinazioni regionali, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati certificati i fatturati relativi agli anni 2015-2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, dati contabili, questi, esposti nei modelli di rilevazione economica caricati sul sistema NSIS e comunicati al Ministero della Salute con nota prot.n.66228 del 16 settembre 2019 e successiva nota prot.n.80494 del 23 dicembre 2019; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; M) quanto ai decimi motivi aggiunti: - del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 22, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, nonché dell’allegato documento istruttorio e del relativo “Allegato A” avente ad oggetto l’elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore; − della nota a mezzo email prot. 13779/ASF/ASF/A del 13 dicembre 2022 di contenuto sconosciuto, richiamata nel documento istruttorio accluso al Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 22, con la quale il Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche ha trasmesso l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti; - del prospetto analitico degli importi di payback dovuti a carico di ciascuna impresa-Regione Marche; - per quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento della Regione Marche n. 1407128 del 14 novembre 2022, avente ad oggetto “adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015” e dell’allegato elenco dei fornitori soggetti a rimborso payback dispositivi medici; - per quanto occorrer possa, della determina del D.G. ASUR n. 466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n. 706 del 14 novembre 2022; della determina del D.G. e AOUOR delle Marche n. 708 del 21 agosto 2019; della determina del D.G. AOOR Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019; della determina del D.G. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n. 348 dell’11 settembre 2019; del modello CE per payback dispositivi medici-Regione Marche; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; N) quanto agli undicesimi motivi aggiunti: - del decreto n. 29985 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli -Venezia Giulia, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” e del relativo Allegato A; - dell’avviso di pagamento PagoPA emesso dalla Regione Friuli -Venezia Giulia, con il quale è stato richiesto alla società di versare l’importo di euro 159.290,52 relativo alla quota di “ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ex art. 9 ter c. 9 bis del DL 78/2015” entro il 31 gennaio 2023; − per quanto occorrer possa, della deliberazione n. 376 del 13 agosto 2019 D.G. CRO Aviano e dei relativi allegati; del decreto n. 441 19 agosto 2019 C.S. AAS n. 2 Bassa Friulana Isontina e dei relativi allegati; del decreto n. 634 del 20 agosto 2019 C.S. ASUITS e dei relativi allegati; del decreto n. 696 del 10 ottobre 2019 C.S. ASUITS e dei relativi allegati; del decreto n. 692 del 19 agosto 2019 C.S. ASUIUD e del relativo allegato; del decreto n. 187 del 20 agosto 2019 C.S. ASUFC e del relativo allegato; del decreto n. 145 del 20 agosto 2019 C.S. ASFO e del relativo allegato; del decreto n. 149 del 22 ottobre 2019 del C.S. I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e del relativo allegato; del decreto n. 130 del 25 settembre 2019 C.S. I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e del relativo allegato; del decreto n. 101 del 13 agosto 2019 C.S. I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e del relativo allegato; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 024171 del 21 agosto 2019 ARCS e dei relativi allegati; della nota prot. n. 026563 del 13 settembre 2019 ARCS e dei relativi allegati; delle note prot. 17999 del 17 agosto 2019 e prot. n. 22613 del 18 novembre 2019 della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia-Giulia, di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute; - per quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento della Regione Friuli -Venezia Giulia n. 0239210 del 14 novembre 2022, concernete “Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - per quanto occorrer possa, della nota esplicativa Ministeriale (PAT/RFA045-08.08.2022 -0553885) relativa al “ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n.145”; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; O) quanto ai dodicesimi motivi aggiunti: - del decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e del relativo allegato A; - della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 - Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento e dei relativi Allegati A e B; - per quanto occorrer possa, della deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022 D.G. ULSS 1 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 D.G. ULSS 2 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2076 del 12 dicembre 2022 D.G. ULSS 3 e del relativo allegato; della deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 D.G. ULSS 4 e del relativo allegato; della deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 D.G. ULSS5 – Veneto e del relativo allegato; della deliberazione n. 826 12 dicembre 2022 D.G. ULSS 6 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 D.G. ULSS 7 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2002 del 7 dicembre 2022 D.G. ULSS 8-Veneto e del relativo allegato; della deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 D.G. ULSS 9 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 D.G. AOPD e del relativo allegato; della deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 D.G. AOVR e del relativo allegato; della deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 D.G. IOV e del relativo allegato; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022 con cui l'Area Sanità e Sociale ha “fornito agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019”, delle successive note prot. nn. 553040 del 30 novembre 2022 e 559223 del 2 dicembre 2022 dell’Area Sanità Sociale della Regione Veneto; - di tutte le e-mail di Azienda Zero concernenti gli esiti delle verifiche effettuate sulle rilevazioni trasmesse dalle varie ULSS nonché dei modelli CE anni 2015-2018 della Regione Veneto; - per quanto occorrer possa, della nota esplicativa Ministeriale (PAT/RFA045-08.08.2022 -0553885) relativa al “ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n.145”; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; P) quanto ai tredicesimi motivi aggiunti: - della determinazione Dirigenziale n. 1 dell’8 febbraio 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e dei relativi allegati A, B e C, ivi richiamati, comunicata via pec in data 10.02.2023; - della delibera D.G. n. 255 del 2 febbraio 2023 dell’ASL Brindisi e della Delibera C.S. n. 134 del 3 febbraio 2023 dell’ASL Lecce, con le quali è stato validato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale e con i quinti motivi aggiunti; Q) quanto ai quattordicesimi motivi aggiunti: - della deliberazione di Giunta regionale della Regione Basilicata del 30 marzo 2023, n. 207, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015.”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 1° aprile 2023, n. 18; - deliberazioni adottate dai direttori generali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere Regionali e, in particolare: della deliberazione n. 986 del 19 settembre 2019 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale AOR San Carlo di Potenza; delle deliberazioni n. 616 del 19 settembre 2019 e n. 667 del 10.10.2019 del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza; della deliberazione n. 832 del 25 settembre 2019 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale ASM di Matera; della deliberazione n. 592 del 13 settembre 2019 del Direttore Generale dell’Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS- CROB di Rionero in Vulture, tutte richiamate nella DGR 30 marzo 2023, n. 207; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; R) quanto ai quindicesimi motivi aggiunti: - del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR della Regione Calabria n. 155 del 14 giugno 2023, pubblicato sul BURC n. 131 del 14 giugno 2023, recante “Approvazione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL 78/2015” e del relativo allegato 1 “PROSPETTO DI RIPARTO PAYBACK DM ANNO 2018 REGIONE CALABRIA”; - degli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere e determinazioni aziendali approvate dalle Aziende sanitarie e Ospedaliere Regionali, di validazione e certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per l’anno 2018, specificamente indicate nel decreto n. 155/2023, ed in particolare: i) la deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza n. 416 del 27 febbraio 2023 e relativi allegati; ii) la deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone n. 1060 del 9 agosto 2019 e relativi allegati; iii) la deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro n. 891 del 13 agosto 2019 e relativi allegati; iv) la deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia n. 224 del 19 agosto 2019 e relativi allegati; v) la deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria n. 249 del 16 marzo 2023 e relativi allegati; vi) la deliberazione dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza “Annunziata-Mariano Santo S. Barbara” n. 125 del 17 febbraio 2023 e relativi allegati; vii) la deliberazione dell’Azienda Ospedaliera di Catanzaro “Pugliese-Ciaccio” n. 538 del 13 agosto 2019 e relativi allegati; viii) la deliberazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Mater Domini” n. 102 del 20 febbraio 2023 e relativi allegati; ix) la deliberazione dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria n. 98 del 22 febbraio 2023 e relativi allegati; x) la determinazione dell’IRCCS INRCA – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani-sede di Cosenza n. 328 del 20 agosto 2019 e relativi allegati; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; S) quanto ai sedicesimi motivi aggiunti: - del decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, recante “Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende”, e del relativo Allegato A, pubblicato sul BUR n. 96 del 21 luglio 2023; - delle ivi richiamate deliberazioni dei D.G. delle aziende e degli enti del SSR, nonché della nota di Azienda Zero prot. reg. 367888 del 7 luglio 2023 nonché del Decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, e del relativo allegato A, come emendati con il suddetto D.D.G. Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 101 del 20 luglio 2023; - degli atti già impugnati con gli undicesimi motivi aggiunti nonché di quelli impugnati con il ricorso principale; T) quanto ai diciassettesimi motivi aggiunti: - del decreto n. 741/2023 del 21 luglio 2023 dell’Assessorato della salute – Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Sicilia, avente ad oggetto “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - per quanto occorrer possa, della nota prot.n. 32784 del 12 giugno 2023 dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana; - per quanto occorrer possa, delle deliberazioni e/o decreti dei Direttori delle aziende ed enti del SSR, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui, in riscontro alla richiesta formulata con la nota di cui al punto precedente, le Aziende sanitarie del SSR hanno certificato i nuovi dati sulla base dei quali sono stati approvati i nuovi elenchi delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da queste dovuti; - degli atti già impugnati con i decimi motivi aggiunti nonché di quelli impugnati con il ricorso principale; U) quanto ai diciottesimi motivi aggiunti: - della deliberazione di Giunta regionale della Regione Basilicata del 28 luglio 2023, n. 444, avente ad oggetto “DGR 207/2023-Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015 - 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n.78/2015 e del DL 30 marzo 2023, n.34, convertito in L. 56/2023”, e dei relativi allegati, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 1° agosto 2023, n. 44; - per quanto occorrer possa, delle ivi richiamate deliberazioni adottate dai direttori generali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere Regionali, nonché; - per quanto occorrer possa, degli ivi richiamati elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Ufficio Finanze del SSR del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, nel mese di novembre 2019, ultima versione; - degli atti già impugnati con i quattordicesimi motivi aggiunti nonché di quelli impugnati con il ricorso principale; V) quanto ai diciannovesimi motivi aggiunti: - della determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, avente ad oggetto “Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”; - dell’Allegato parte integrante 1 alla predetta Determinazione; - della nota trasmessa via Pec alla ricorrente in data 24 gennaio 2025, Prot. 24/01/2025.0073861.U, avente ad oggetto “Payback dispositivi medici – anni 2015-2018”, con la quale la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna ha comunicato all’azienda ricorrente l’intervenuta Determinazione di cui sopra e, per l’effetto, intimato a quest’ultima di procedere al pagamento della somma di euro 22.814,45 nel termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima missiva; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti, anche non conosciuto; - degli atti già impugnati con i sesti motivi aggiunti nonché di quelli impugnati con il ricorso principale; Z) quanto ai ventesimi motivi aggiunti: - del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche del 14 marzo 2025, n. 14, pubblicato per estratto sul BUR della Regione Marche del 28 aprile 2025, n. 38, avente ad oggetto il ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018, mediante il quale è stato aggiornato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui al decreto n. 52/SALU/2022 ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti in ottemperanza delle sentenze nn. 139/2024 e 140/2024 emesse dalla Corte Costituzionale nonché dell’allegato A al predetto decreto che è parte integrante e sostanziale dello stesso; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti, anche non conosciuto; - degli atti già impugnati con il ricorso principale e con i noni motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e venti provvedimenti regionali applicativi, recanti l'individuazione dell'impresa e degli importi di ripiano dovuti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, gli atti presupposti e, con venti motivi aggiunti, i provvedimenti adottati da varie Regioni per individuare le aziende fornitrici soggette al ripiano e i relativi importi. Ha dedotto l'illegittimità costituzionale degli artt. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015 e dell'art. 18 del d.l. n. 115/2022 per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 53, 71, 72, 77 e 117 Cost., nonché dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU e degli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ha inoltre lamentato il contrasto con la disciplina europea degli appalti e dell'IVA, la lesione del legittimo affidamento e della certezza del diritto per la fissazione retroattiva dei tetti regionali, l'erroneo calcolo del fatturato rilevante ai fini del payback, per mancato scorporo dei servizi accessori e per computo dell'IVA, nonché la violazione dell'art. 3 della l. n. 212/2000 e l'eccesso di potere per carenza dei presupposti e irragionevolezza.
La decisione
Il ricorso principale è stato rigettato. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto non fondate le questioni relative al meccanismo di payback per gli anni 2015-2018: la misura costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, è sufficientemente determinata dalla legge e non viola i principi di irretroattività, legittimo affidamento, proprietà e libertà d'impresa. Il payback non ha natura tributaria, ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta destinata alla razionalizzazione della spesa sanitaria; non sono quindi applicabili l'art. 53 Cost. e i principi propri dei tributi. È stata esclusa anche la violazione degli artt. 71, 72 e 77 Cost., poiché la disciplina presenta un nesso di omogeneità e una comune natura finanziaria con il decreto-legge originario. Il meccanismo non incide sulle gare o sui singoli contratti, ma opera esternamente sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori. Il calcolo al lordo dell'IVA è conforme all'art. 9-ter, comma 8, poiché Stato e Regioni sono consumatori finali; eventuali servizi accessori dovevano essere distinti contabilmente dalle forniture di dispositivi medici. La fissazione nel 2019 del tetto regionale al 4,4% non ha leso l'affidamento, essendo il meccanismo e il tetto nazionale già conoscibili dal 2015. I venti motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: i provvedimenti regionali hanno natura meramente vincolata, tecnica, ricognitiva e contabile, non esprimono potere autoritativo e incidono su un rapporto obbligatorio qualificabile come diritto soggettivo. La controversia sugli importi dovuti deve pertanto essere devoluta al giudice ordinario, con possibilità di riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Il superamento del tetto di spesa ... è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA; ciascuna azienda fornitrice concorre ... in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa ...
La norma disciplina direttamente soggetti obbligati, oggetto e criteri del ripiano; attribuisce alle Regioni soltanto compiti attuativi e contabili vincolati.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
eventuale quota di ripiano ... per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018
Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, rendendo operative le procedure regionali di individuazione delle aziende e di recupero delle somme.
art. 2, comma 1, d.m. 6 ottobre 2022
Conferma le percentuali di riparto a carico delle aziende secondo la disciplina legislativa.
art. 3, d.m. 6 ottobre 2022
Attribuisce agli enti del servizio sanitario attività istruttorie e tecnico-contabili di ricognizione, calcolo, validazione e certificazione del fatturato.
art. 4, d.m. 6 ottobre 2022
Attribuisce alle Regioni la verifica della coerenza dei dati e l'adozione degli elenchi e degli importi, senza margini di discrezionalità.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della causa dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.
Il TAR ne ha applicato il contraddittorio processuale dando avviso alle parti della possibile rilevazione d'ufficio del difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti.
Richiamato quale fondamento del principio di sinteticità e della motivazione per relationem.
Massime di principio
- Il payback sui dispositivi medici previsto dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 costituisce una prestazione patrimoniale imposta di natura solidaristica, non un tributo, poiché è funzionalmente collegato alla razionalizzazione e al finanziamento della spesa sanitaria del medesimo settore e non alla fiscalità generale.
- Il meccanismo di payback per gli anni 2015-2018 non viola il legittimo affidamento né il principio di irretroattività quando gli operatori erano già consapevoli, dal 2015, dell'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di superamento, anche se la concreta incidenza individuale è stata determinata successivamente.
- Il payback opera sulla complessiva sfera patrimoniale dell'impresa in proporzione al fatturato e non modifica il contenuto, il prezzo o l'esito delle singole gare e dei contratti di fornitura; perciò non contrasta, di per sé, con la disciplina europea degli appalti e con il principio di remuneratività della commessa.
- Il computo del superamento del tetto di spesa al lordo dell'IVA è legittimo quando l'amministrazione acquirente riveste la qualità di consumatore finale. I servizi accessori alla fornitura devono essere distinti contabilmente dal costo dei dispositivi medici; la loro inclusione nella relativa voce di spesa, se erronea, è imputabile alla contabilizzazione aziendale e non alla disciplina ministeriale.
- I provvedimenti regionali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, quando si limitano a ricognizione, verifica contabile, compilazione degli elenchi e applicazione matematica di percentuali e importi già predeterminati dalla legge e dagli atti statali, costituiscono attività vincolata priva di potere autoritativo.
- Le controversie relative alla correttezza dell'importo di payback richiesto con provvedimenti regionali meramente attuativi riguardano un diritto soggettivo di natura patrimoniale e spettano al giudice ordinario; il giudice amministrativo difetta di giurisdizione anche se l'atto è formalmente denominato provvedimento e prevede la propria impugnabilità davanti a esso.
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