Cassazione Civile, Ordinanza n. 23484/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di pagamento di euro 500,00 a titolo di borsa formativa relativa al mese di giugno 2009, fondata su una convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il progetto "I.So.La", destinato alla realizzazione di work experience per soggetti con difficoltà di inserimento o permanenza nel mercato del lavoro. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato la Regione al pagamento, ma il tribunale, decidendo sull'appello della Regione, aveva riformato la decisione ritenendo prescritto il diritto azionato. In cassazione il soccombente proponeva un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 325, 326, 327 e 339 c.p.c. per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello regionale, deducendone la tardività: la sentenza di primo grado era stata notificata il 8 giugno 2018 e l'appello era stato proposto solo il 26 luglio 2018, oltre il termine breve di trenta giorni. Veniva inoltre evidenziato che l'eccezione di tardività era stata specificamente sollevata nel giudizio di appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo manifestamente fondato il motivo processuale. Ha rilevato, dall'esame degli atti consentito per la natura del vizio dedotto, che l'appello della Regione era stato effettivamente proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado. Poiché la tardività dell'impugnazione era stata anche tempestivamente eccepita dalla parte appellata, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello prima di esaminarlo nel merito. La sentenza impugnata è quindi stata cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito. La Regione Campania è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello e di legittimità in favore della parte ricorrente.
Norme richiamate
richiamato come norma che disciplina il termine breve per impugnare la sentenza notificata; la sua violazione è stata posta a fondamento dell'eccezione di tardività dell'appello
richiamato in relazione al decorso del termine breve di impugnazione dalla notificazione della sentenza
richiamato insieme agli artt. 325 e 326 c.p.c. nel motivo di ricorso sulla tempestività dell'appello
richiamato per sostenere che l'appello era soggetto alle ordinarie regole di ammissibilità e tempestività
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione delle norme sul termine di impugnazione
richiamato nella proposta del relatore nel procedimento camerale
applicato per cassare senza rinvio la sentenza, perché il processo non poteva essere proseguito
Massime di principio
- Quando l'appello è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, il giudice dell'impugnazione deve rilevarne l'inammissibilità se la tardività è stata eccepita dalla parte interessata.
- Il vizio relativo alla tempestività dell'impugnazione, in quanto processuale, consente alla Corte di cassazione l'esame diretto degli atti del giudizio per verificare la data di notificazione della sentenza e quella di proposizione dell'appello.
- Se l'impugnazione è tardiva e non poteva essere validamente proposta, la sentenza resa sull'appello va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., per improseguibilità del processo.
- La mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello tardivo integra errore di diritto processuale idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso per cassazione.
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