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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19482/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di usucapione proposta dall'attore originario su un fondo sito in Comune di Brolo, di cui si assumeva il possesso utile all'acquisto a titolo originario. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, in contumacia dell'appellato, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda ritenendo che il soggetto poi dante causa del ricorrente fosse stato per anni bracciante agricolo alle dipendenze del proprietario e avesse sottoscritto una dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro senza altre pretese, circostanza incompatibile con un possesso ad usucapionem. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità dell'atto di appello per concessione di un termine a comparire di 75 giorni, inferiore al minimo legale; 2) nullità per notificazione dell'appello alla parte personalmente e non al procuratore costituito; 3) violazione dell'art. 347 c.p.c. per mancata allegazione della ricevuta PEC di consegna della sentenza di primo grado; 4) inammissibilità della produzione in appello di un'ordinanza del Tribunale di Patti successiva all'introduzione del giudizio di primo grado; 5) violazione delle norme sulle spese per avere liquidato una somma superiore al valore della causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'atto di appello contenesse un termine a comparire inferiore a quello minimo previsto dall'art. 163-bis c.p.c., applicabile anche al giudizio di appello per il rinvio dell'art. 359 c.p.c. Ha affermato che tale violazione determina nullità dell'atto di citazione in appello ex art. 164, comma 1, c.p.c. e, se non rilevata d'ufficio né sanata, conduce alla nullità della sentenza pronunciata in contumacia dell'appellato. Il primo motivo ha assorbito gli altri. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 163-bis c.p.c.

    termine a comparire inferiore a quello di legge

    nel giudizio di appello, per effetto del rinvio dell'art. 359 c.p.c., il termine minimo a comparire deve rispettare quello previsto dalla norma; la sua violazione comporta nullità dell'atto di citazione in appello.

  • art. 164, comma 1, c.p.c.

    nullità dell'atto di citazione

    l'assegnazione di un termine a comparire inferiore al minimo legale determina la nullità dell'atto di citazione; se la nullità non è rilevata d'ufficio né sanata e l'appellato è contumace, la nullità si riflette sulla sentenza.

  • art. 359 c.p.c.

    rinvio all'art. 163-bis c.p.c.

    nel giudizio di appello si applica il termine a comparire previsto per il giudizio di primo grado.

  • art. 330 c.p.c.

    norma invocata dal ricorrente in relazione alla notificazione dell'appello.

  • art. 291 c.p.c.

    norma invocata dal ricorrente in relazione alla rinnovazione della notificazione.

  • art. 347 c.p.c.

    norma invocata dal ricorrente in relazione agli atti da depositare in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    norma invocata dal ricorrente in relazione al divieto di nuove prove e documenti in appello.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    norme invocate dal ricorrente in tema di spese di lite.

  • D.M. 147/22

    richiamato dal ricorrente quale parametro per la liquidazione delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma utilizzata come parametro del vizio processuale denunciato nei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, se l'atto di citazione assegna un termine a comparire inferiore al minimo legale previsto dall'art. 163-bis c.p.c., applicabile per rinvio ex art. 359 c.p.c., l'atto è nullo ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c.
  • La nullità dell'atto di citazione in appello, se non rilevata d'ufficio e non sanata, comporta la nullità della sentenza resa in contumacia dell'appellato.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto per un vizio processuale che travolge il giudizio di appello, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • La verifica del rispetto del termine a comparire costituisce un controllo preliminare e decisivo sulla validità dell'instaurazione del contraddittorio in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppello
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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