Cassazione Penale, Sentenza n. 23953/2024 del 17/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., contestando l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna della Corte d'appello di Firenze del 22/11/2022. Il difensore ha dedotto: (i) mancata comunicazione della fissazione dell'udienza di discussione e nullità della decisione per violazione degli artt. 606 e 610 c.p.p. nonché degli artt. 178 e 179 c.p.p.; (ii) che il ricorso era stato depositato 'nei termini' (produzione della ricevuta PEC), e quindi la decisione di inammissibilità sarebbe errata; (iii) che l'ordinanza citata nel provvedimento di esecuzione si riferirebbe a una persona diversa, rilevando una contraddittorietà della motivazione e chiedendo la nullità del provvedimento di esecuzione.
La decisione
Il ricorso straordinario avverso l'ordinanza della Corte (riqualificato ai sensi dell'art. 625-bis) è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei termini: la sentenza è stata pronunciata il 22/11/2022, la motivazione è stata depositata il 16/01/2023; il termine dei 90 giorni e, conseguentemente, il termine dei 45 giorni per proporre ricorso per cassazione sono scaduti il 6/04/2023, antecedente alla data di deposito telematico del ricorso (13/04/2023). Non è stato ravvisato alcun errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso."
Stabilisce che, per specifiche ipotesi di inammissibilità (tra cui la tardività), la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza adempiere alle formalità ordinarie (avviso di deposito ecc.); tale provvedimento è soggetto a ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis.
Fissa il termine ordinario di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione dalla data di deposito della motivazione; qui è stato utilizzato per calcolare la decorrenza del termine di impugnazione.
Norma sulla restituzione in termini per impugnative: il ricorrente invocava tale rimedio per sanare un presunto deposito tardivo imputabile a cause esimenti; la Corte però ha riqualificato l'istanza come ricorso straordinario ex art. 625-bis.
Consente al Presidente di riqualificare l'atto difensivo e assegnarlo alla Sezione competente; qui è stata la base formale per riqualificare la richiesta in ricorso straordinario ex art. 625-bis.
Prevede il ricorso straordinario avverso le ordinanze rese ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis; la Corte ha applicato tale rimedio e ha ritenuto che non sussistesse errore di fatto rilevante.
Richiamato nella motivazione dell'art. 610 per individuare le ipotesi di inammissibilità che consentono la decisione 'senza formalità'.
Citato come norma la cui inosservanza è esclusa dalle ipotesi che consentono la pronuncia 'senza formalità' ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis.
Richiamato nelle ipotesi di cui all'art. 610: anche i ricorsi contro decisioni rese ai sensi di tale articolo rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 610 comma 5-bis.
Riferimento fatto dal difensore circa la violazione di legge nella motivazione; la Corte non ha ritenuto sussistente l'errore formale o di fatto lamentato.
Richiamati dal difensore in relazione alla nullità per mancata comunicazione dell'udienza; la Corte ha ritenuto che non fosse stata dimostrata una violazione idonea a ribaltare il giudizio sulla tardività.
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla data di deposito della motivazione; è fondamentale calcolare correttamente i 90 giorni per la motivazione e i successivi 45 giorni per l'impugnazione.
- L'ordinanza resa 'senza formalità di procedura' ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, può essere impugnata solo con il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis; il giudizio su tale ricorso è fiscale sul punto se sussiste un errore di fatto rilevante.
- La restituzione in termini ex art. 175 richiede di dimostrare una causa giustificatrice che abbia impedito la tempestiva proposizione dell'impugnazione (es. errore processuale imputabile all'amministrazione); l'allegazione di un semplice disallineamento nelle ricevute PEC senza prova convincente dell'errore non è sufficiente.
- Quando si contesta un provvedimento di esecuzione per presunta confusione di identità o per motivazione contraddittoria, è necessario produrre elementi documentali chiari che dimostrino l'errore materiale o la mancanza di legittimità del titolo esecutivo.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e misure sanzionatorie (es. ammenda) se emergono profili di colpa nella condotta processuale; pertanto occorre cautela nel proporre impugnazioni non solidamente fondate.
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