Cassazione Civile, Ordinanza n. 22098/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, mediante avviso di addebito e correlato avviso di accertamento, di contributi e somme pari a € 10.114,18, corrispondenti alle agevolazioni contributive fruite da una società per l'assunzione di una lavoratrice ai sensi dell'art. 1, comma 118, L. 190/2014. La società sosteneva di aver diritto allo sgravio perché la lavoratrice era stata assunta dopo la cessazione del precedente rapporto e in presenza di un effettivo incremento occupazionale; negava inoltre che tra la società beneficiaria e la precedente datrice di lavoro vi fossero società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o comunque facenti capo allo stesso soggetto. Deduceva, con unico motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 118 e ss., L. 190/2014, sostenendo che il divieto di beneficio si applica solo quando l'assunzione sia riferibile a un medesimo centro datoriale o a società effettivamente controllate/collegate, mentre nella specie la nuova società era stata costituita dopo la messa in liquidazione della precedente, con assetti proprietari diversi e senza intento elusivo. L'INPS resisteva osservando che la normativa esclude lo sgravio anche quando vi siano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e che la lavoratrice era stata licenziata dalla prima società e riassunta poco dopo dalla seconda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, che aveva valorizzato una serie di elementi convergenti - cronologia ravvicinata tra licenziamento, liquidazione della prima società, costituzione della seconda, nuova assunzione e successiva stabilizzazione della lavoratrice; identità dell'amministratore; parziale comunanza di soci; medesima sede legale; continuità di attività e di beni/rapporti aziendali, incluso know-how trasferito con affitto d'azienda - come indici di un'operazione non genuina e preordinata all'elusione della disciplina sugli incentivi. La Corte ha ribadito che, ai fini dell'esonero contributivo, non basta il rispetto formale dei requisiti, ma occorre verificare in concreto che l'assunzione sia davvero "nuova" e non derivi da un'operazione artificiosa tra soggetti riconducibili a un unico centro decisionale o a assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 118, L. 190/2014
per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che procedano a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
L'agevolazione spetta solo in presenza di nuove assunzioni genuine finalizzate a promuovere occupazione stabile; non spetta quando il rapporto sia riconducibile a un'operazione elusiva o a soggetti con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o comunque facenti capo allo stesso soggetto.
Il richiamo ai rapporti di controllo o collegamento non si esaurisce nei soli rapporti tipizzati dalla norma civilistica, ma consente di valutare anche assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o un comune centro decisionale.
principi generali di fruizione degli incentivi
La Corte lo utilizza come criterio sistematico per leggere i limiti di spettanza degli incentivi e per escludere i benefici in caso di assunzioni non genuine o di licenziamenti seguiti da riassunzioni da parte di soggetti collegati.
art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il motivo formulato come violazione di legge e vizio di motivazione è stato ritenuto sostanzialmente diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
La Corte richiama il principio secondo cui grava sul datore che intende fruire dello sgravio l'onere di provare i presupposti del beneficio e la reale diversità delle imprese o la novità dell'assetto aziendale.
art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato ai fini della dichiarazione di debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di incentivi contributivi alle nuove assunzioni, il giudice deve verificare non solo il rispetto formale dei requisiti normativi, ma soprattutto la sostanza dell'operazione, per accertare se l'assunzione sia effettivamente nuova e idonea a realizzare stabile occupazione.
- Lo sgravio contributivo non spetta quando il licenziamento e la successiva assunzione siano riconducibili a un'operazione unitaria, gestita da un medesimo centro decisionale o da soggetti con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, tali da far emergere un intento elusivo della disciplina agevolativa.
- La nozione di controllo o collegamento rilevante ai fini dell'esclusione del beneficio non è limitata alla sola verifica formale ex art. 2359 c.c., ma può risultare da una valutazione complessiva di indici fattuali convergenti, quali identità di amministratori, sovrapposizione di soci, continuità aziendale, prossimità temporale tra cessazione e riassunzione e trasferimento di beni, rapporti e know-how.
- L'onere di provare la spettanza dello sgravio grava sul datore di lavoro che lo invoca; in presenza di elementi indiziari di continuità o permanenza della preesistente struttura aziendale, spetta a lui dimostrare gli elementi di reale novità dell'impresa e dell'assunzione.
- In cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22036/2026 del 27/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 27 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22102/2026 del 27/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21828/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21829/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21832/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21833/2026 del 26/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →