Cassazione Civile, Sentenza n. 28050/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sulla ripartizione del canone di locazione percepito per intero dal Cretara su un immobile in comunione ereditaria. I Butticè avevano convenuto Cretara chiedendo il rimborso delle loro quote proporzionali del canone per il periodo indicato in citazione (dall'agosto/novembre 2001 fino al novembre 2012), sostenendo l'assenza di un accordo tra comproprietari; il Tribunale accolse la domanda e condannò Cretara al rimborso pro quota. In appello la Corte di Appello de L'Aquila modificò la causa petendi ritenendo invece sussistente un accordo tra i comproprietari per l'utilizzazione esclusiva, quantificando il diritto dei Butticè al rimborso solo a partire dal 2012. Cretara proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 99 c.p.c., art. 2907 c.c. correlati con art. 112 c.p.c.) e violazione del giudicato/procedure relative (art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.). I Butticè resistettero e proposero ricorso incidentale articolando censure sulla qualificazione come negotiorum gestio, sull'intervento di controcrediti senza domanda riconvenzionale, sulla violazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) e sull'omesso esame di un punto decisivo (mancata partecipazione di un comproprietario all'accordo divisionale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto sia il ricorso principale del Cretara sia, in parte, il ricorso incidentale dei Butticè (accogliendo il terzo motivo relativo alla non contestazione). Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse ecceduto i limiti del suo potere decisorio mutando la causa petendi e i fatti costitutivi della pretesa (soddisfacendo la domanda su presupposti diversi da quelli chiesti), violando l'art. 112 c.p.c. e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha inoltre dichiarato inammissibili talune censure dei ricorrenti incidentali (prime due) ma fondato il motivo sul principio di non contestazione, ritenendo che i Butticè non avessero ammesso né omesso di contestare la tesi dell'accordo tacito come affermato dalla Corte d'appello. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte di Appello de L'Aquila in diversa composizione per nuovo esame nel merito e per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nella censura della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la decisione deve rimanere nei limiti della domanda e del relativo processo di prova.
Richiamato in correlazione con l'art. 99 c.p.c. nella doglianza sulla corrispondenza fra chiesto e pronunciato (attiene agli oneri probatori e alla documentazione delle pretese).
Principale norma richiamata dalla Corte: limita il potere decisorio del giudice d'appello, vietando di introdurre nuovi elementi di fatto o mutare l'effetto giuridico perseguito dalla parte (impossibilità di trasformare la domanda in altra diversa).
art. 360, comma 1, nn. 3-6 cod. proc. civ.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, omesso esame, vizi di motivazione, ecc.), utilizzate per qualificare l'oggetto delle censure proposte dalle parti.
Richiamato nella doglianza relativa al giudicato e alla necessità di appello incidentale: attiene agli effetti della sentenza e alla loro gravità qualora si voglia mutare la materia decisoria.
Richiamato unitamente all'art. 324 c.p.c.; in questo contesto attiene alle questioni sostanziali connesse al giudicato e alla necessità di impugnazioni appropriate per far valere pretese ulteriori.
Norme sul regime di comunione e facoltà dei comproprietari: usi e amministrazione della cosa comune sono rilevanti per valutare se vi sia stata un'intesa o un'utilizzazione esclusiva che incide sui diritti delle parti.
Principio della non contestazione: la Corte ha esaminato se i Butticè avessero effettivamente contestato la tesi dell'accordo tacito oppure se avessero tenuto comportamenti che potessero essere interpretati come non contestazione.
Richiesto a supporto delle censure per cassazione relative alla non contestazione: impone l'onere di riprodurre negli atti i passi fondamentali degli scritti di merito quando si deduce l'erronea applicazione del principio di non contestazione.
Cass. Sez. Un., sent. 4 luglio 2012, n. 11135
Giurisprudenza richiamata in relazione alla fattispecie della gestione di affari (negotiorum gestio): principio utilizzato dal primo giudice per qualificare la condotta del comproprietario che aveva riscosso il canone, ma ritenuto irrilevante dalla Corte d'appello in presenza di un accordo tra comproprietari.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può modificare la causa petendi né mutare l'effetto giuridico della domanda originaria: se la decisione si basa su presupposti di fatto o titolo giuridico diversi da quelli dedotti in primo grado, la cassazione è possibile.
- La corrispondenza tra chiesto e pronunciato è fondamentale: le parti devono ottenere dal giudice l'effetto giuridico che hanno chiesto; differenti «ricostruzioni» che incidono sul periodo o sull'entità della pretesa sono censurabili.
- Se la parte intende far valere fatti o titoli diversi rispetto a quanto deciso in primo grado, occorre che tali aspetti siano stati dedotti e determinanti nel processo di merito; altrimenti l'appello non può introdurre nuova portata fattuale.
- Il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) richiede un'analisi puntuale degli atti difensivi: per contestarne l'applicazione in cassazione è necessario riprodurre gli scritti di merito su cui il giudice ha fondato la non contestazione (art. 366 c.p.c.).
- Nelle comunioni tra comproprietari, l'esistenza di un accordo (tacito o scritto) sull'utilizzazione esclusiva di parti comuni incide sulla rilevanza della figura della negotiorum gestio: se v'è accordo, i principi della gestione di affari possono essere esclusi.
- Chi intenda far valere controcrediti o eccezioni rilevanti dovrebbe proporli in forma processualmente appropriata (anche con domande riconvenzionali se necessario), al fine di evitare che siano ritenuti inammissibili o irrilevanti in appello.
- In casi simili è opportuno documentare e specificare fin dall'atto introduttivo il periodo temporale di pretesa e i fatti costitutivi del diritto, per evitare che il giudice cambi la base fattuale della decisione e per tutelare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Se si contesta la gestione della cosa comune, è utile chiedere con chiarezza una pronuncia sul regime di utilizzo (accordo divisionale, uso esclusivo, ecc.) e allegare ogni atto scritto che dimostri la partecipazione o meno di tutti i comproprietari.
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