Cassazione Civile, Sentenza n. 31856/2025 del 06/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Laica impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva dichiarato improcedibile la sua domanda di concordato preventivo e, contestualmente, il fallimento. Il nodo centrale era se la domanda di accesso alla "composizione negoziata" corredata da istanza di misure protettive (art. 6 d.l. n.118/2021) impedisca la pronuncia di fallimento anche quando tale domanda fosse stata depositata mentre era ancora pendente una precedente domanda di concordato (anche se rinunciata). Laica deduceva, tra l'altro, che il Tribunale non avesse potere di pronunciarsi sulla fallibilità in presenza dell'istanza di composizione negoziata e che solo la Camera di Commercio potesse valutare l'ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 2 d.l. n.118/2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in linea generale, la pubblicazione dell'istanza di composizione negoziata con applicazione di misure protettive impedisce la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza. Tuttavia, ha precisato che il Tribunale investito della domanda di fallimento può valutare incidenter tantum l'inammissibilità dell'istanza di composizione negoziata (art. 2 e 6 d.l. n.118/2021) quando questa sia stata presentata in violazione dell'art. 23, comma 2 (cioè in pendenza di una domanda di concordato). Nel caso di specie l'istanza di composizione negoziata era stata depositata mentre era ancora pendente la domanda di concordato, per cui mancava ab origine il presupposto per l'accesso alla composizione negoziata: la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali, rilevando l'assoluta novità della questione, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; ha respinto la domanda di condanna del legale rappresentante avanzata da NPL.
Norme richiamate
Decreto-legge 118/2021 (conv. con L.147/2021) - art. 2, comma 1
"nomina di un esperto indipendente"
Stabilisce la possibilità per l'imprenditore di chiedere la nomina di un esperto indipendente per la composizione negoziata; usata per definire il procedimento stragiudiziale di accesso alla composizione negoziata.
Decreto-legge 118/2021 - art. 6, comma 4
"dal giorno della pubblicazione dell'istanza ... e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza ... la sentenza dichiarativa di fallimento ... non può essere pronunciata"
La Corte conferma che la pubblicazione dell'istanza di composizione negoziata con misure protettive è fatto impeditivo alla pronuncia del fallimento, salvo che l'istanza sia ab origine inammissibile.
Decreto-legge 118/2021 - art. 7
Prevede l'incidente di cognizione davanti al giudice per la conferma o modifica delle misure protettive; giustifica l'intervento del giudice della crisi nell'accertare, incidenter tantum, gli effetti dell'istanza stragiudiziale.
Decreto-legge 118/2021 - art. 23, comma 2
Pone come causa di inammissibilità della domanda di composizione negoziata la pendenza di strumenti giudiziali di risoluzione della crisi (es. domanda di concordato). La Corte ha ritenuto che tale vizio di inammissibilità possa essere rilevato dal giudice della fallibilità incidenter tantum.
Codice della crisi (CCII) - art. 18, comma 4
Riproduce e aggiorna la disciplina del d.l. 118/2021 circa l'impedimento alla pronuncia del fallimento per la composizione negoziata, aggiungendo la possibilità di revoca giudiziale delle misure protettive.
Codice della crisi (CCII) - art. 25‑quinquies
Introduce periodi di comporto e ulteriori limiti all'accesso agli strumenti stragiudiziali in presenza di rinunce o procedimenti giudiziali anteriori; citato per coerenza dell'impianto normativo.
D.P.R. 115/2002 - art. 13, comma 1‑quater
Norma richiamata in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo.
Giurisprudenza della Cassazione citata
Cass. Sez. U., n. 9935/2015 e altre (es. n. 12010/2018; n. 12855/2019; n. 27200/2019; n. 27936/2020)
Richiamata per il principio secondo cui la pendenza di una domanda di concordato (anche con riserva) impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento e resta efficace sino a pronuncia giudiziale di improcedibilità.
Massime di principio
- La pubblicazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive impedisce la pronuncia di fallimento fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione, ma tale effetto sussiste solo se l'istanza è ammissibile ab origine.
- Il giudice investito della domanda di fallimento può, incidenter tantum, accertare l'inammissibilità dell'istanza di composizione negoziata (ad es. per violazione dell'art. 23, comma 2 d.l. 118/2021) e quindi procedere alla dichiarazione di fallimento se il fatto impeditivo manca o è viziato.
- La pendenza di una domanda di concordato, anche se rinunciata dal debitore, permane fino alla pronuncia giudiziale di improcedibilità e può precludere l'accesso successivo agli strumenti stragiudiziali di composizione negoziata.
- La valutazione dell'ammissibilità di un'istanza stragiudiziale (presentata alla Camera di Commercio) non esclude l'intervento del giudice quando la questione incide su un procedimento giudiziale in corso; il controllo giudiziale può essere svolto in via incidentale.
- In pratica, prima di depositare un'istanza di composizione negoziata con misure protettive è essenziale verificare l'assenza di procedimenti giudiziali pendenti (es. concordato) o attendere la pronuncia di improcedibilità o i termini previsti dal Codice della crisi per evitare l'inammissibilità.
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