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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31905/2025 del 07/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la rimozione di un terrapieno con muraglia realizzati dai resistenti sulla presunta proprietà dei ricorrenti per violazione delle distanze legali e il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda veniva respinta; in appello la Corte di Appello di Brescia rigettava l'appello ritenendo il terrapieno "nuova costruzione" ma realizzato in aderenza al muro di confine e conforme al Regolamento Edilizio comunale (art. 82) che ammetterebbe muri di contenimento in pietra a vista; i ricorrenti hanno quindi promosso ricorso per cassazione articolato in sette motivi, denunciando, tra l'altro, vizi di costituzione del collegio, errata applicazione delle norme sulle distanze e del regolamento comunale, contraddittorietà della motivazione e omissione di esame di fatti decisivi (autonomia funzionale e statica della costruzione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo relativo alla mancata verifica, da parte della Corte territoriale, della esatta individuazione della zona urbanistica e della disciplina regolamentare delle distanze applicabile all'immobile; ha dichiarato assorbiti i motivi terzo, quarto, sesto e settimo; ha rigettato il primo (vizio di costituzione del giudice ausiliario alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale che ne ha delimitato gli effetti) e il quinto motivo. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.

    Norma invocata per dedurre la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; la Corte ha rigettato il vizio alla luce della pronuncia costituzionale che ha limitato nel tempo gli effetti della declaratoria di illegittimità sulla partecipazione dei giudici ausiliari.

  • L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72

    Norme che avevano regolato la partecipazione dei giudici onorari ai collegi di Corte d'appello; la Consulta ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale limitandone però gli effetti fino a una data utile, per evitare pregiudizio all'amministrazione della giustizia, consentendo pertanto la legittima partecipazione di non più di un giudice ausiliario fino a quella data.

  • art. 106 Cost.

    Parametro costituzionale richiamato rispetto alla legittimità della composizione dei collegi giudicanti; la questione è stata comunque risolta dalla Corte Costituzionale con prescrizione temporale.

  • art. 873 cod. civ.

    Norma sulla disciplina delle distanze tra costruzioni; la Corte ha richiamato il principio per affermare che le prescrizioni dei piani e dei regolamenti comunali in tema di distanze integrano il codice civile e devono essere verificate dal giudice quando la violazione viene dedotta.

  • art. 877 cod. civ.

    Norma relativa alla costruzione in aderenza al confine; la Corte territoriale aveva ritenuto la costruzione in aderenza compatibile con l'art. 877, ma la Cassazione ha rimarcato che ciò non esonera dal verificare l'eventuale disciplina regolamentare delle distanze.

  • art. 82 Regolamento Edilizio del Comune di Bossico

    Norma comunale che disciplina i "muri di contenimento" e recinzioni prescrivendo, tra l'altro, materiali (pietra a vista); la Corte di Appello si era attenuta a detta norma per ritenere la conformità dell'opera, ma la Cassazione ha ritenuto necessario accertare preliminarmente la zona urbanistica e la effettiva applicabilità e portata della disposizione.

  • art. 101, comma 2 cod. proc. civ.

    Richiamato rispetto alla rilevanza dell'attività istruttoria e all'eventuale nuova questione rilevata in grado di appello che potrebbe richiedere il contraddittorio e termini per le parti; la Corte ha ritenuto comunque assorbiti alcuni motivi dopo l'accoglimento del motivo principale.

Massime di principio

  • Quando è dedotta la violazione delle distanze legali, il giudice di merito deve accertare d'ufficio la zonizzazione urbanistica e la disciplina regolamentare comunale applicabile (principio iura novit curia), perché tali norme integrano il codice civile.
  • La qualificazione di un terrapieno come "nuova costruzione" non esclude automaticamente l'applicazione delle norme regolamentari sulle distanze: il giudice deve verificare se e in quale misura il regolamento locale deroga o integra la disciplina codicistica.
  • La presa in considerazione di norme regolamentari da parte del giudice d'appello impone che le parti abbiano la possibilità di riferirsi a tale nuova questione; l'omessa istruttoria o la mancata verifica della normativa applicabile può comportare cassazione e rinvio.
  • La costruzione in aderenza al confine (art. 877 c.c.) richiede accertamento dell'autonomia funzionale e statica dell'opera; tuttavia la conformità all'art. 877 non solleva il giudice dall'accertare il rispetto delle disposizioni regolamentari locali sulle distanze.
  • Le questioni relative alla legittimità della composizione del collegio con giudice ausiliario vanno valutate alla luce delle pronunce costituzionali e dei limiti temporali stabiliti dalla Consulta; fino alla data indicata dalla Consulta la partecipazione del giudice ausiliario (entro i limiti consentiti) non invalida la sentenza.

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