Cassazione Civile, Sentenza n. 31905/2025 del 07/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la rimozione di un terrapieno con muraglia realizzati dai resistenti sulla presunta proprietà dei ricorrenti per violazione delle distanze legali e il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda veniva respinta; in appello la Corte di Appello di Brescia rigettava l'appello ritenendo il terrapieno "nuova costruzione" ma realizzato in aderenza al muro di confine e conforme al Regolamento Edilizio comunale (art. 82) che ammetterebbe muri di contenimento in pietra a vista; i ricorrenti hanno quindi promosso ricorso per cassazione articolato in sette motivi, denunciando, tra l'altro, vizi di costituzione del collegio, errata applicazione delle norme sulle distanze e del regolamento comunale, contraddittorietà della motivazione e omissione di esame di fatti decisivi (autonomia funzionale e statica della costruzione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo relativo alla mancata verifica, da parte della Corte territoriale, della esatta individuazione della zona urbanistica e della disciplina regolamentare delle distanze applicabile all'immobile; ha dichiarato assorbiti i motivi terzo, quarto, sesto e settimo; ha rigettato il primo (vizio di costituzione del giudice ausiliario alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale che ne ha delimitato gli effetti) e il quinto motivo. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.
Norma invocata per dedurre la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; la Corte ha rigettato il vizio alla luce della pronuncia costituzionale che ha limitato nel tempo gli effetti della declaratoria di illegittimità sulla partecipazione dei giudici ausiliari.
L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72
Norme che avevano regolato la partecipazione dei giudici onorari ai collegi di Corte d'appello; la Consulta ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale limitandone però gli effetti fino a una data utile, per evitare pregiudizio all'amministrazione della giustizia, consentendo pertanto la legittima partecipazione di non più di un giudice ausiliario fino a quella data.
art. 106 Cost.
Parametro costituzionale richiamato rispetto alla legittimità della composizione dei collegi giudicanti; la questione è stata comunque risolta dalla Corte Costituzionale con prescrizione temporale.
art. 873 cod. civ.
Norma sulla disciplina delle distanze tra costruzioni; la Corte ha richiamato il principio per affermare che le prescrizioni dei piani e dei regolamenti comunali in tema di distanze integrano il codice civile e devono essere verificate dal giudice quando la violazione viene dedotta.
art. 877 cod. civ.
Norma relativa alla costruzione in aderenza al confine; la Corte territoriale aveva ritenuto la costruzione in aderenza compatibile con l'art. 877, ma la Cassazione ha rimarcato che ciò non esonera dal verificare l'eventuale disciplina regolamentare delle distanze.
art. 82 Regolamento Edilizio del Comune di Bossico
Norma comunale che disciplina i "muri di contenimento" e recinzioni prescrivendo, tra l'altro, materiali (pietra a vista); la Corte di Appello si era attenuta a detta norma per ritenere la conformità dell'opera, ma la Cassazione ha ritenuto necessario accertare preliminarmente la zona urbanistica e la effettiva applicabilità e portata della disposizione.
art. 101, comma 2 cod. proc. civ.
Richiamato rispetto alla rilevanza dell'attività istruttoria e all'eventuale nuova questione rilevata in grado di appello che potrebbe richiedere il contraddittorio e termini per le parti; la Corte ha ritenuto comunque assorbiti alcuni motivi dopo l'accoglimento del motivo principale.
Massime di principio
- Quando è dedotta la violazione delle distanze legali, il giudice di merito deve accertare d'ufficio la zonizzazione urbanistica e la disciplina regolamentare comunale applicabile (principio iura novit curia), perché tali norme integrano il codice civile.
- La qualificazione di un terrapieno come "nuova costruzione" non esclude automaticamente l'applicazione delle norme regolamentari sulle distanze: il giudice deve verificare se e in quale misura il regolamento locale deroga o integra la disciplina codicistica.
- La presa in considerazione di norme regolamentari da parte del giudice d'appello impone che le parti abbiano la possibilità di riferirsi a tale nuova questione; l'omessa istruttoria o la mancata verifica della normativa applicabile può comportare cassazione e rinvio.
- La costruzione in aderenza al confine (art. 877 c.c.) richiede accertamento dell'autonomia funzionale e statica dell'opera; tuttavia la conformità all'art. 877 non solleva il giudice dall'accertare il rispetto delle disposizioni regolamentari locali sulle distanze.
- Le questioni relative alla legittimità della composizione del collegio con giudice ausiliario vanno valutate alla luce delle pronunce costituzionali e dei limiti temporali stabiliti dalla Consulta; fino alla data indicata dalla Consulta la partecipazione del giudice ausiliario (entro i limiti consentiti) non invalida la sentenza.
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