Cassazione Civile, Sentenza n. 31902/2025 del 07/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva ordinato l'abbattimento/parziale demolizione della sopraelevazione realizzata da Giannini nella parte in cui superava il colmo del tetto dell'immobile confinante di Tonini. La ricorrente deduceva: 1) errata applicazione del Regolamento Edilizio comunale (art. 5 lett. A applicabile invece della lett. C secondo la ricorrente) e del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (distanze); 2) erronea applicazione dell'art. 877 cod. civ. anziché dell'art. 885 cod. civ., con mancata verifica se il muro sia di natura comune; 3) violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per decisione oltre i limiti delle domande e delle eccezioni (pronuncia su profili non dedotti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, rilevando che la Corte d'Appello aveva applicato norme inconferenti: l'art. 5 lett. C del Regolamento riguarda nuove costruzioni sul confine in aderenza mentre per ampliamenti in sopraelevazione va considerata la lett. A e il caso poteva essere regolato dall'art. 885 cod. civ. se il muro fosse comune. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, dichiarato assorbito il terzo motivo, e ha rinviato il giudizio alla Corte d'Appello in diversa composizione perché verifichi lo stato di fatto (in particolare la natura del muro) e applichi le norme corrette; ha inoltre disposto che la Corte di merito decida sulle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
Regola la distanza legale tra edifici; richiamato come parametro per le distanze da rispettare nelle sopraelevazioni; il rispetto di tale decreto va valutato unitamente alle norme regolamentari comunali
Limite dei tre metri si applica alle costruzioni su fondi finitimi non aderenti; non è applicabile al caso di costruzioni in aderenza o di sopraelevazioni valutate dal giudice
Regola la costruzione in aderenza sul confine senza appoggio; la Corte ha rilevato che tale norma non riguarda le sopraelevazioni e quindi è inconferente se il caso riguarda sopraelevazioni appoggiate
Disciplina il diritto dei comproprietari di innalzare il muro comune e la possibilità di appoggiarvi le proprie costruzioni; la Corte ha ritenuto che, se il muro fosse comune, questa sarebbe la norma applicabile alle sopraelevazioni appoggiate
Richiamato come normativa sul rapporto di vicinato e sulle norme integrative che i regolamenti comunali possono fornire; le prescrizioni locali sono norme integrative del codice
art. 5 del Regolamento Edilizio del Comune di Monte Colombo (Delibera Consiliare n. 14 del 24/02/1984)
lettere A e C richiamate nel processo
La lett. C disciplina le nuove costruzioni in aderenza sul confine; la lett. A disciplina ampliamenti in sopraelevazione nel caso di edifici a distanza inferiore a 5 metri dal confine e prevede possibilità e limiti diversi per sopraelevazioni (normativa che andava valutata dalla Corte d'Appello)
Principio secondo cui il giudice non può pronunciarsi su domande non proposte dalle parti; la Corte di Cassazione ha ritenuto il relativo motivo assorbito dopo l'accoglimento dei primi due motivi
comma 1, nn. 3) e 5) e n. 4) richiamati nei motivi
Norma di cassazione che qualifica le violazioni dedotte: violazione/errata applicazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo
Richiamata in relazione alla doglianza di giudicato interno; la Corte ha rigettato l'eccezione di giudicato rilevando che il giudice deve conoscere e applicare d'ufficio le norme integrative comunali quando la violazione è dedotta
principio iura novit curia
Il giudice ha il dovere di conoscere e applicare le norme rilevanti (anche secondarie) d'ufficio quando la violazione è dedotta dalle parti; quindi può integrare la disciplina applicabile oltre le esatte formule normative indicate dalle parti
Piano Regolatore Generale Comunale e Regolamento Edilizio
Norme urbanistiche e regolamentari comunali sono integrative del codice civile e vincolano l'accertamento giurisdizionale sulle distanze e sulle modalità costruttive
Massime di principio
- Distinguere sempre tra costruzioni in aderenza (regolate dall'art. 877 c.c.) e sopraelevazioni/appoggi su muro che possono rientrare nell'art. 885 c.c.; la qualificazione dello stato di fatto è decisiva.
- Verificare se il muro sul quale si interviene è comune: se lo è, applicheranno le norme sulla comproprietà del muro (art. 885 e correlati), con diverse conseguenze rispetto a una parete esclusiva.
- Controllare le norme del regolamento edilizio comunale (art. 5 e sue lettere) e il piano regolatore: sono norme integrative del codice e possono stabilire regole diverse per sopraelevazioni e distanze che il giudice deve considerare.
- Il giudice può e deve applicare d'ufficio le disposizioni comunali rilevanti (principio iura novit curia) quando la parte deduce violazioni urbanistiche, anche se la parte ha richiamato norme diverse.
- Se la Corte territoriale omette di accertare un fatto decisivo (es. natura comune del muro) o applica norme inconferenti, la cassazione può cassare la decisione e rinviare per nuovo esame in diversa composizione.
- Le doglianze circa decisioni oltre i limiti delle domande vanno valutate dopo l'accertamento della normativa e dello stato di fatto: se la statuizione è fondata su elementi non dedotti, può essere censurata, ma tale questione può risultare assorbita se altri vizi principali vengono rilevati e il giudizio rinviato.
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