Cassazione Civile, Ordinanza n. 14545/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo e, nei limiti della censura di motivazione apparente, il secondo motivo; ha dichiarato assorbiti il resto del secondo motivo e il terzo. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio ad altra composizione della medesima Corte di appello, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dalla rivendicazione di alcuni fondi rustici già appartenuti a un disciolto ente comunale di assistenza, rispetto ai quali l'ASL aveva chiesto il pagamento dell'indennità per occupazione legittima conseguente a un'occupazione d'urgenza disposta dal Comune per realizzare campi sportivi e una piscina scoperta, senza poi emettere decreto di esproprio. Il Comune, a sua volta, sosteneva di essere divenuto proprietario dei terreni per effetto della disciplina sul trasferimento dei beni degli enti comunali di assistenza e contestava che quei beni fossero mai entrati legittimamente nel patrimonio dell'ente ospedaliero poi divenuto ASL. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto, in sintesi, tre censure: 1) motivazione apparente e incomprensibile della sentenza d'appello, oltre a violazione delle norme sul trasferimento dei beni; 2) errata applicazione della disciplina che limita il trasferimento ai soli beni funzionalmente destinati al servizio ospedaliero, con conseguente mancato riconoscimento della proprietà in capo al Comune; 3) irrilevanza del procedimento di occupazione d'urgenza ai fini dell'accertamento della proprietà. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi limitatamente al vizio di motivazione apparente, perplessa e incomprensibile, osservando che la sentenza impugnata non rendeva percepibili le ragioni del rigetto della domanda di rivendica, poiché oscillava tra diverse ricostruzioni incompatibili dei passaggi di proprietà e utilizzava in modo non chiaro la CTU e la normativa sui trasferimenti dei beni degli ECA. Restavano assorbite le ulteriori censure di violazione di legge, così come il terzo motivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come vizio dedotto per violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come vizio dedotto per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; la motivazione apparente integra violazione costituzionalmente rilevante.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca la motivazione effettiva o essa è solo apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 5, comma 3, L. n. 132/1968
È la norma sostanziale invocata sulle condizioni di scorporo e trasferimento agli enti ospedalieri dei beni già facenti capo agli ECA, limitatamente a quelli in concreto destinati istituzionalmente al servizio ospedaliero.
art. 66, comma 1, lett. b), L. n. 833/1978
È richiamato come disposizione relativa alla disciplina successiva dei beni e dei trasferimenti nel sistema sanitario.
È richiamato come disciplina del trasferimento dei beni degli enti comunali di assistenza ai Comuni, con riferimento ai beni non trasferiti ad altri enti per destinazione funzionale.
art. 3 L.R. Campania n. 43/1978
È richiamato come norma regionale attuativa della disciplina sul trasferimento dei beni degli ECA, poi indicata come abrogata dalla L.R. Campania n. 29/2012.
art. 3 L.R. Campania n. 42/1978
È menzionato nel corpo della motivazione come riferimento regionale attuativo della disciplina sui trasferimenti, con richiamo alla sua abrogazione.
L. n. 933/1978
È richiamata nel testo, verosimilmente per errore materiale rispetto alla L. n. 833/1978, come fonte normativa invocata nel secondo motivo.
D.M.P. n. 8891 del 17.4.1968
È richiamato quale atto della commissione che avrebbe individuato il patrimonio dell'ECA da trasferire al nuovo ente ospedaliero.
D.P.G.R. Campania n. 31 del 18.2.1972
È richiamato come decreto di trasferimento dei fondi dal patrimonio dell'ECA al nuovo ente ospedaliero.
delibera Giunta Regionale Campania n. 505/33 dell'1.12.1971
È richiamata come parere favorevole allo scorporo e al trasferimento dei beni.
Massime di principio
- La motivazione è soltanto apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice espone formule o richiami normativi non idonei a rendere percepibile il percorso logico seguito e a consentire il controllo sulla correttezza della decisione.
- Integra motivazione apparente anche una ricostruzione intrinsecamente contraddittoria, che alterni incompatibili ipotesi sull'appartenenza originaria del bene e sul successivo trasferimento, senza chiarire quale sia la ratio decidendi effettiva.
- Quando il vizio di motivazione investe una questione preliminare o logicamente prioritaria, le ulteriori doglianze di violazione di legge restano assorbite.
- Ai fini della cassazione per nullità della sentenza, il difetto motivazionale deve risultare dal testo della decisione, senza necessità di confronto con le risultanze processuali.
- La disciplina sul trasferimento dei beni degli enti pubblici di assistenza rileva solo dopo avere chiarito con precisione la titolarità originaria e la concreta destinazione funzionale dei beni controversi.
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