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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14727/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La decisione riguarda un soggetto già condannato in sede militare che, nell'ambito del procedimento per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione, ha proposto istanza di ricusazione nei confronti del Presidente del collegio del Tribunale militare di sorveglianza, che in precedenza aveva presieduto il tribunale militare autore della sentenza di condanna. La Corte militare di appello ha dichiarato l'istanza inammissibile perché formulata oralmente in udienza davanti al giudice procedente, senza deposito formale in cancelleria dell'atto scritto contenente motivi e prove, e senza specifico mandato al difensore. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: da un lato, violazione di legge sulla legittimazione formale e sulla desumibilità di una volontà ricusatrice dell'interessato; dall'altro, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 37 c.p.p. per contrasto con l'art. 6 CEDU e l'art. 111 Cost., in relazione al principio del giusto processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il rilievo che l'istanza di ricusazione era stata proposta in udienza davanti al giudice che procedeva, anziché nella cancelleria del giudice competente a decidere, in violazione dell'art. 38, comma 3, c.p.p., requisito previsto a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 41 c.p.p. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui l'istanza priva della documentazione a sostegno dei motivi può essere dichiarata inammissibile de plano. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    L'istanza di ricusazione deve essere presentata con le forme prescritte, in particolare mediante deposito presso la cancelleria del giudice competente; la proposizione orale in udienza davanti al giudice procedente viola il requisito formale.

  • art. 41 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    La violazione delle forme previste per la ricusazione comporta l'inammissibilità della richiesta.

  • art. 34 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente ai fini della censura di legittimità costituzionale, ma la questione è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità per vizi formali.

  • art. 37 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente ai fini della censura di legittimità costituzionale, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente come parametro convenzionale del giusto processo, senza esame di merito per effetto dell'inammissibilità.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente come parametro costituzionale del giusto processo, senza esame di merito per effetto dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • L'istanza di ricusazione è inammissibile se proposta oralmente in udienza davanti al giudice che procede, anziché mediante deposito nella cancelleria del giudice competente a decidere, quando la legge richiede forme specifiche a pena di inammissibilità.
  • La mancata osservanza dei requisiti formali dell'atto di ricusazione assume carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure, incluse quelle relative alla legittimazione del difensore o alla volontà dell'interessato.
  • La carenza di documentazione a corredo dell'istanza di ricusazione può giustificare una declaratoria di inammissibilità pronunciata de plano.
  • Quando il ricorso è inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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