Cassazione Penale, Sentenza n. 30059/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p.: il ricorrente lamentava di avere scontato una detenzione superiore a quella effettivamente applicabile, essendo stato inizialmente condannato a complessivi anni 22 e mesi 10 e poi, con successiva ordinanza che riuniva i reati per continuazione, rideterminata la pena complessiva in anni 20 e mesi 2. Il Gurgone sosteneva che l'eccesso di detenzione derivava da vicende posteriori alla condanna connesse all'esecuzione della pena (senza propria responsabilità dolosa o colposa) e invocava l'estensione del diritto alla riparazione anche a questi casi, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (n. 310/1996) e sentenze di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (dichiarandolo inammissibile/infondato nelle conclusioni). Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di Appello che ha escluso il riconoscimento dell'indennizzo: la giurisprudenza recente esclude l'indennizzo quando la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita è dovuta a vicende successive alla condanna connesse al reato o all'esecuzione della pena. Inoltre, anche ammettendo che in astratto la riparazione possa operare per vicende successive, occorre che sussista un errore dell'autorità procedente (violazione di legge) e non la mera esercitazione di poteri discrezionali quale la rideterminazione della pena per continuazione. Nel caso di specie il titolo era legittimo e non è stato dimostrato alcun errore dell'autorità; pertanto non spetta la riparazione. Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che interpreta la norma nel senso che il diritto all'indennizzo non sussiste quando l'eccesso di detenzione deriva da vicende successive alla condanna connesse all'esecuzione della pena, salvo che sussista un errore dell'autorità procedente (violazione di legge).
Corte Costituzionale, sent. n. 310/1996
Ha affermato l'illegittimità costituzionale della disciplina che non prevedeva la riparazione per carcerazione ingiustamente patita per effetto di un erroneo ordine di esecuzione; tuttavia la Cassazione ha ritenuto la pronuncia non applicabile al caso concreto perché il titolo era legittimo e non vi è stato un errore dell'autorità esecutiva.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 4, n. 50453/2019; n. 3382/2016; n. 25092/2021)
Decisioni che hanno escluso l'indennizzo quando la discrepanza tra detenzione e pena eseguita è dovuta a vicende posteriori alla condanna (es. benefici penitenziari concessi successivamente, rideterminazioni esecutive della pena), e che precisano che il diritto alla riparazione richiede un errore dell'autorità procedente non riconducibile al mero esercizio discrezionale.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente.
Disposizione procedurale che consente al Pubblico Ministero di presentare conclusioni scritte; nel procedimento il P.G. ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. non è automaticamente riconosciuto quando l'eccesso di detenzione deriva da vicende sopravvenute alla condanna collegate all'esecuzione della pena: in tali casi l'indennizzo è escluso salvo che vi sia un errore dell'autorità procedente (violazione di legge).
- Se l'aumento della detenzione è conseguenza di una ricalcolazione della pena in sede esecutiva (es. riconoscimento della continuazione), tale circostanza di per sé tende a escludere il diritto alla riparazione, poiché attiene all'esercizio del potere discrezionale del giudice dell'esecuzione.
- La giurisprudenza costituzionale e di legittimità possono giustificare un'applicazione estensiva del diritto alla riparazione, ma la loro rilevanza dipende dalla corrispondenza fattuale: occorre dimostrare un errore imputabile all'autorità (es. ordine di esecuzione erroneo), non semplici effetti successivi legittimi.
- La prova che l'ingiusta detenzione è derivata da un comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto esclude il diritto alla riparazione: il richiedente deve dimostrare che l'errore è esclusivamente dell'autorità procedente.
- In pratica, per ottenere riparazione quando l'eccesso di detenzione è collegato a vicende successive alla condanna è necessario (i) individuare una violazione di legge o un errore formale nell'operato dell'autorità, e (ii) dimostrare l'assenza di concorso colposo o doloso del detenuto.
- Le 'pretese' di crediti detentivi non possono essere fatte valere al di fuori dei presupposti espressamente indicati dalla normativa: la domanda di riparazione va valutata nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza.
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