Cassazione Penale, Sentenza n. 19970/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione agli arresti domiciliari subita dal 4/02/2013 al 25/10/2013. L'arresto fu convalidato dal G.I.P. in seguito a dichiarazioni della persona offesa (Antonio Berlinghieri) e di Jennifer Iorno; la Bianchino si dichiarò estranea e rese una versione ritenuta discordante. In giudizio la Bianchino fu assolta per insussistenza del fatto e l'assoluzione divenne definitiva. La Corte d'appello di Catanzaro respinse la domanda ritenendo che il quadro indiziario emerso nelle indagini non fosse stato smentito da elementi contrari e che l'assoluzione fosse dipesa da un compendio probatorio non confluito integralmente in dibattimento, con conseguente ritenuta sussistenza di colpa grave della Bianchino. La ricorrente impugnò tale ordinanza, deducendo errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. e vizi di motivazione, nonche la contraddittorieta rispetto al riconoscimento dell'indennizzo concesso a Efraim Iorno.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio di autonomia del giudizio per la riparazione rispetto al giudizio penale e precisato che il giudice della riparazione valuta ex ante il quadro indiziario alla data della misura cautelare e puo' prendere in considerazione elementi emersi in sede di indagine anche se poi non confluiti in dibattimento. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente motivato la decisione facendo riferimento a dichiarazioni non smentite e che la difesa non avesse compiutamente e specificamente contestato quelle argomentazioni, limitandosi a censure generiche. Il secondo motivo (presunta contraddittorieta rispetto al riconoscimento a Efraim Iorno) e' stato ritenuto infondato: decisioni differenti in procedimenti diversi non costituiscono di per se' violazione di legge, e la presunta contraddittorieta non risultava dal testo del provvedimento impugnato. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; la ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese del Ministero resistente e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come norma applicabile alla misura cautelare; la Corte non ha ritenuto il ricorso idoneo a dimostrare un errore di applicazione o vizi specifici relativi a tale norma.
art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.
La Corte osserva che, pur essendo alcune dichiarazioni inutilizzabili in dibattimento ai sensi della norma, tali dichiarazioni possono comunque essere considerate nel giudizio per la riparazione per valutare se il quadro indiziario all'epoca della cautela appariva fondato.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata per spiegare che la deduzione di contraddittorieta' della motivazione e' rilevabile in appello solo se il vizio emerge dal testo del provvedimento impugnato o da atti del processo; la difesa non ha soddisfatto questo requisito.
Norma che consente l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; applicata per infliggere alla ricorrente l'onere di euro 3.000,00 per motivi di inammissibilita'.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla presunta disparita' di trattamento con altro soggetto; la Corte ha ritenuto infondato richiamando l'irrillevanza delle decisioni diverse in procedimenti distinti salvo evidenza di una violazione normativa dimostrabile nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e' autonomo rispetto al giudizio penale: l'assoluzione non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo.
- Il giudice della riparazione valuta ex ante il quadro indiziario disponibile al momento dell'adozione della misura cautelare e puo' considerare atti e dichiarazioni emersi nelle indagini anche se poi non risultino utilizzabili in dibattimento.
- Per ottenere l'indennizzo e' necessario dimostrare che la privazione della liberta' sia stata causata da comportamento doloso o da colpa grave dell'interessato; se il ricorrente ha contribuito, con condotte processuali o extraprocessuali, a creare l'apparenza di fondatezza delle accuse, il diritto alla riparazione puo' essere escluso.
- Nel proporre impugnazioni verso decisioni di riparazione e' indispensabile contestare in modo specifico e puntuale le argomentazioni del giudice, indicando i punti di fatto o di diritto viziati; censure generiche sono inammissibili.
- Il fatto che un soggetto diverso abbia ottenuto il ristoro per fatti analoghi non costituisce di per se' prova di illegittimita' o discriminazione: diversita' di risultati tra procedimenti distinti non implica automaticamente violazione dell'art. 3 Cost.
- Chi intende ottenere l'indennizzo deve documentare che il quadro indiziario all'epoca della cautela non poteva ragionevolmente apparire fondato o che le dichiarazioni su cui si e' basata la misura erano ab origine inutilizzabili; altrimenti la richiesta e' probabilemente destinata al rigetto.
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